REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO
DELL' ICS SFERRACAVALLO
Il regolamento, di cui è
dotata la scuola e che detta norme per alunni, docenti,
famiglie e personale tutto della scuola, contiene un insieme
di norme tese a garantire un clima di generale benessere,
nel rispetto delle regole e della libertà di tutti. Esso non
è dato una volta per tutte, ma può essere modificato dagli
organi collegiali in rapporto a nuove situazioni che
dovessero emergere.
Il regolamento fa parte
integrante del P.O.F. e viene diffuso ogni anno affinché
tutte le diverse componenti della scuola partecipino con
responsabilità e spirito democratico, collaborando
attivamente per potere contribuire alla formazione
personale, culturale e professionale dei giovani e al loro
responsabile inserimento nella realtà sociale; affinché i
rapporti tra i singoli o gruppi siano sempre improntati
sulla correttezza e sul pieno rispetto delle idee e della
responsabilità altrui; affinché i rapporti tra studenti e
docenti si conformino al dialogo e alla collaborazione.
Alcuni elementi del presente
regolamento sono stati predisposti per mettere a conoscenza,
il lettore, del funzionamento dell’istituzione scolastica,
altri vogliono essere di aiuto, al personale docente e non
docente, nel loro lavoro.
Art. 1 – Del Consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe
1. Il Consiglio di
intersezione nella scuola materna, il Consiglio di
interclasse nelle scuole elementari e il Consiglio di classe
negli istituti di istruzione secondaria di 1°gr.sono
rispettivamente composti dai docenti delle sezioni
dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei
gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello
stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni
singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del
Consiglio di intersezione, di interclasse e del Consiglio di
classe anche i docenti di sostegno che ai sensi del T.U.art.
315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del
Consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e
nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle
classi interessate un rappresentante eletto dai genitori
degli alunni iscritti;
b) nella scuola secondaria
di I grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli
alunni iscritti alla classe;
3. Nella scuola dell'obbligo
alle riunioni del Consiglio di classe e di interclasse può
partecipare, qualora non faccia già parte del Consiglio
stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti
alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di
uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal D.S. ad uno
dei docenti membro del Consiglio stesso.
5. Le competenze relative
alla realizzazione del coordinamento didattico e dei
rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe con la sola
presenza dei docenti.
6. I consigli di
intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal D.S. oppure da un docente, membro del
Consiglio, da lui delegato; si riuniscono in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In
particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli
articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del T.U. 16/4/94 n. 297.
Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal T.U.
16/4/94 n. 297, dalle leggi e dai regolamenti alla loro
competenza.
7. Altri compiti del
Consiglio di classe sono:
a) Valutazione ed
accettazione delle domande di trasferimento di alunni da una
scuola ad altra nel corso dell’anno scolastico (tale
decisione è inappellabile).
b) Concessione
delle iscrizioni alle varie classi di alunni provenienti da
scuole italiane all’estero, o da scuole estere aventi il
riconoscimento legale degli studi (il Consiglio determina
anche le eventuali verifiche alle quali sottoporre
l’alunno).
c) Valutazione e
approvazione di iniziative riservate agli alunni, proposte
da enti e associazioni pubbliche o private ed attinenti alla
sua competenza (C.M. 27/4/1994, n. 143).
d) Concessione
delle iscrizioni per “classifica” ai candidati privatisti
respinti agli esami di idoneità, anche se gli stessi hanno
sostenuto l’esame in scuola diversa. Il Consiglio di classe
determina anche le eventuali verifiche cui sottoporre
eventualmente l’alunno che abbia chiesto l’iscrizione per
“classifica”.
e) Concessione
dell’iscrizione per la terza volta alla medesima classe agli
alunni non scrutinati per assenze giustificate nello
scrutinio finale.
f) Concessione
(su domanda dell’interessato) della dispensa dalla frequenza
delle lezioni di lingua straniera agli alunni provenienti da
altra scuola ove abbiano studiato una diversa lingua
straniera.
g) Determinazione
delle prove cui sottoporre gli alunni diversamente abili.
h) Formulazione
di un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta
tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi,
delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni
librarie nonché in merito alle proposte di adozione dei
libri di testo.
8. Il Consiglio di classe
deve in particolare assolvere i seguenti compiti
didattici:
a) Prevedere il
programma generale dell’attività da svolgere nell’intero
anno scolastico e nei singoli periodi di esso tenendo conto
del Piano dell’Offerta Formativa della scuola.
b) Controllare
periodicamente ciò che è stato fatto e i risultati ottenuti.
9. Il Consiglio di classe è
organo di coordinamento, di contatto reciproco e di rapporto
dell’attività dei singoli docenti, attività che deve
intendersi ed attuarsi come individuale e comunitaria
insieme, essendo ciascun insegnante non solo educatore ma
coeducatore dei propri alunni.
10. Ogni docente della
classe deve, per suo conto, preparare il proprio programma
annuale relativo alla materia o alle materie di insegnamento
affidategli e, poi, ripartirlo nei periodi mensili. Tale
piano va poi discusso e coordinato con i piani di lavoro
personali di tutti gli altri insegnanti in seno al Consiglio
di classe, in modo da determinare un piano unitario per
tutte le discipline impartite nella classe, piano che sarà
quindi anch’esso riferito all’intero anno scolastico e
ripartito in corrispondenza alla periodicità stabilita per
le sedute del Consiglio.
11. In particolare, il
Consiglio di classe, attraverso un’attenta programmazione
educativa e didattica deve individuare le effettive esigenze
di ciascun alunno, nella diversità del contesto
socio-culturale e delle situazioni di partenza, ed
organizzare attività didattiche e piani formativi
personalizzati.
12. I docenti responsabili
degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche
previste dai piani di studio personalizzati, nell’ambito del
Consiglio di classe, inoltre:
a) Effettuano la
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni delle classi di loro competenza e
la certificazione delle competenze da loro acquisite.
b) Verificano la
validità dell’anno scolastico per ciascun alunno sulla base
delle assenze effettuate ai fini della valutazione e
possono, per singoli casi eccezionali, valicare l’anno anche
in deroga al limite delle assenze.
c) In sede di
scrutinio di fine anno per il passaggio alla classe
successiva, all’interno dello stesso periodo didattico,
valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi
formativi previsti per ciascun alunno. In presenza di
particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da
compromettere gravemente il processo di apprendimento in
atto, prefigurando oggettivamente l’impossibilità di
conseguire gli obiettivi formativi previsti può in via
eccezionale non ammettere l’alunno alla classe successiva.
Tale decisione viene assunta con specifica motivazione da
riportare nella scheda personale dell’alunno e negli altri
atti significativi del suo percorso scolastico ed è adottata
a maggioranza (C.M. 3/12/2004, n. 85).
13. Il principio della
collegialità del Consiglio di classe in sede di valutazione
degli alunni non può ritenersi rispettato con la semplice
lettura dei giudizi analitici formulati dai docenti assenti
alla riunione dell’organo collegiale, essendo necessaria la
concreta partecipazione di tutti gli insegnanti alla
discussione conclusiva relativa alla valutazione degli
alunni (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 marzo – 1 aprile
2003, n. 104).
14. Gli insegnanti o gli
esperti, eventualmente impiegati nello svolgimento di
attività aggiuntive, finalizzate all’ampliamento
dell’offerta formativa, contribuiscono alla valutazione
secondo modalità e criteri deliberati autonomamente
dall’istituzione scolastica.
15. Per assicurare con la
partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria
unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce,
secondo il Piano Annuale di Attività Scolastica deliberato
dal Collegio dei docenti, in ore non coincidenti con
l’orario delle lezioni.
16. Il
Consiglio di classe è convocato dal D.S. di propria
iniziativa o su richiesta scritta e motivata della
maggioranza dei suoi membri escluso dal computo il
presidente.
17. Per la validità delle
riunioni in generale, in mancanza di disposizioni
specifiche, è sufficiente la presenza di metà più uno dei
componenti il Consiglio di classe: ovviamente nel calcolo
non si tiene conto dei membri elettivi quando si tratti di
riunioni alle quali tali membri non possono partecipare.
Invece per la validità delle riunioni relative agli scrutini
è richiesta la presenza del presidente e di tutti i docenti
componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo
che disposizioni speciali prescrivano diversamente: in caso
di parità prevale il voto del presidente.
18. In ordine al Piano
Annuale di Attività Scolastica del Consiglio di classe si
precisa che:
a) Ferma restando
la periodicità mensile delle riunioni dei Consigli di
classe, il dirigente scolastico può convocare il Consiglio
stesso tutte le volte in cui ricorrono motivi di particolare
gravità ed urgenza.
b) È opportuno
che la prima riunione del Consiglio sia tenuta dopo che la
classe, con l’assegnazione ad essa di tutti i docenti, abbia
raggiunto una sufficiente stabilità organizzativa e sia
trascorso un periodo minimo di tempo necessario ai docenti
per orientarsi sulla situazione generale della classe loro
affidata.
19. La programmazione
didattica, elaborata ed approvata dal Consiglio di classe:
a) Delinea il
percorso formativo della classe e del singolo alunno,
adeguando a loro gli interventi operativi.
b) Utilizza il
contributo delle varie aree disciplinari per il
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative
indicati dal Consiglio di classe o dal Collegio dei docenti.
c) È sottoposta
sistematicamente a momenti di verifica e valutazione dei
risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle
esigenze formative che emergono in itinere.
20. Il progetto educativo
didattico comprende i seguenti momenti:
a) Individuazione
delle esigenze del contesto socio-culturale e delle
situazioni di partenza degli alunni.
b) Definizione
degli obiettivi finali, intermedi, immediati che riguardano
l’area cognitiva, l’area non cognitiva e le loro
interazioni.
c) Organizzazione
delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi
stabiliti.
d) Individuazione
dei metodi, materiali e sussidi adeguati.
e) Sistematica
osservazione dei processi di apprendimento.
f) Processo
valutativo essenzialmente finalizzato sia agli adeguati
interventi culturali ed educativi sia alla costante verifica
dell’azione didattica programmata.
g) Continue
verifiche del processo didattico che informino sui risultati
raggiunti e servano da guida per gli interventi successivi.
La programmazione può
prevedere anche l’organizzazione flessibile e articolata
delle attività didattiche (attività interdisciplinari,
interventi individualizzati, raggruppamenti variabili di
alunni, anche di classi diverse, e utilizzazione di docenti
specializzati).
21. Per ogni classe
funzionante deve essere predisposto un registro dei verbali
(che può valere per l’intero corso triennale) nel quale
vanno trascritti i verbali di tutte le riunioni tenute dal
Consiglio di classe in adempimento alle vigenti disposizioni
(riunione mensile, per scrutini, per trasferimento alunni,
ecc.). I verbali vanno redatti dal docente che svolge le
funzioni di segretario e vanno firmati da quest’ultimo e dal
capo d’istituto (o dal coordinatore). Nel registro va
riportato il piano di classe con le eventuali rettifiche
apportate durante il corso dell’anno; non va invece
trascritto il piano di lavoro individuale (che va comunque
allegato in unica copia).
“Il registro dei verbali
del Consiglio di classe costituisce quindi la documentazione
fondante del progetto educativo, a condizione che riporti
anche le modalità dell’osservazione e della verifica dei
risultati, i criteri per la loro valutazione, gli interventi
individualizzati e qualsiasi informazione utile
all’adeguamento del progetto stesso. Appare chiaro così il
valore strumentale oltre che programmatico di questo
documento, poiché esso raccoglie l’intenzionalità
consapevole e responsabile di una comunità scolastica che
attraverso scelte precise rende trasparente il proprio
operato e sempre più significante il rapporto di
interdipendenza valutazione/programmazione” (C. M. 27
maggio 1993, n. 167).
Art. 2 – Del Collegio dei
docenti
1. Il Collegio dei docenti è
composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in
servizio nell'istituto, ed è presieduto dal D.S. Fanno
altresì parte del Collegio dei docenti i docenti di sostegno
che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, del T.U. D. L.vo
16/4/1994, n. 297 assumono la contitolarità di classi
dell’istituto, i docenti nominati per lo svolgimento
dell’attività didattica alternativa scelta dagli alunni non
avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica
(C.M. 28 ottobre 1987, n. 316), nonché, a titolo consultivo,
i docenti che svolgono l’attività di operatore tecnologico o
psicopedagogico (nota min. 2 dicembre 1991, prot. n. 2161),
i docenti assunti per le attività di prescuola e interscuola
e i rappresentanti legali degli istituti ai quali sono
affidati minori per i problemi inerenti alla formazione
degli alunni loro affidati. I docenti in servizio in più
scuole appartengono al Collegio dei docenti di tutte le
scuole in cui prestano servizio.
2. Il Collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante
(nel senso che ha in materia competenza esclusiva, quindi
non solo propositiva, v. TAR Marche, 29.8.2003, n. 981) in
materia di funzionamento didattico dell'istituto. In
particolare cura la programmazione dell'azione educativa
anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita
tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al
D.S. per la formazione, la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti (v. c. 2 al)), per la
formulazione dell'orario delle lezioni (le relative proposte
possono riguardare tanto l’orario definitivo quanto quello
provvisorio delle lezioni) e per lo svolgimento delle altre
attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali
indicati dal Consiglio d'istituto;
c) delibera, ai fini della
valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi,
la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione
dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di
classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie
indicate dal Consiglio di circolo o di istituto, alla scelta
dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove
nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti
del T.U. succitato, in particolare approva o respinge, con
deliberazione motivata e dopo aver sentito il Consiglio
d’istituto, i programmi di sperimentazione
metodologico-didattica che, pur non esorbitando dagli
ordinamenti vigenti, coinvolgano più insegnamenti o
richiedano l’utilizzazione straordinaria di risorse
dell’amministrazione scolastica;
g) delibera il Piano
Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione
destinate ai docenti dell'istituto, coerentemente con gli
obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività
didattica e considerando anche esigenze ed opzioni
individuali;
h) elegge i suoi
rappresentanti nel Consiglio di istituto;
j) elegge, nel suo seno,
i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione
del servizio del personale docente;
k) propone al Ministro per
la pubblica istruzione programmi di sperimentazione intesa
come ricerca e realizzazione di innovazione degli
ordinamenti e delle strutture;
l) programma ed attua le
iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili;
m) nelle scuole
dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e
116 del T.U.;
n) esamina, allo scopo di
individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di
scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni,
su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti
gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di
orientamento;
o) esprime al D.S. parere
in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione
cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di
particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del
T.U.;
p) esprime parere, per gli
aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla
educazione della salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990 n. 309;
q) si pronuncia su ogni
altro argomento attribuito dal succitato testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
r) esprime parere in
merito agli adattamenti del calendario nazionale alle
specifiche esigenze in un’ottica di unitarietà
dell’istituzione scolastica;
s) elabora il Piano
dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali
per le attività della scuola rientranti nell’orario
obbligatorio e opzionale-facoltativo e delle scelte generali
di gestione e amministrazione definiti dal Consiglio di
istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei
genitori;
t) regolamenta lo
svolgimento delle attività inerenti all’ampliamento
dell’offerta formativa, precisando anche il regime delle
responsabilità (art. 29 del CCNL);
u) identifica le funzioni
strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, definendone i
criteri di attribuzione nonché il numero ed i destinatari
delle funzioni (art. 30 del CCNL);
v) approva gli accordi con
altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
w) delibera le attività
aggiuntive di insegnamento e quelle funzionali
all’insegnamento, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili ed in coerenza con il Piano dell’Offerta
Formativa (art. 28 CCNL 2003);
x) individua, nel rispetto
della normativa nazionale, le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni;
y) determina i criteri da
seguire per lo svolgimento degli scrutini per assicurare
omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe;
z) esamina, prima delle
deliberazioni del Consiglio d’istituto, le iniziative
complementari ed integrative volte a realizzare la funzione
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile;
aa)
programma periodi di esonero totale o parziale
dall’insegnamento per consentire la partecipazione
individuale ad iniziative anche straordinarie di
aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico;
ab)
formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la
partecipazione e la realizzazione delle iniziative di
formazione in servizio nonché per la verifica collegiale
delle iniziative stesse;
ac) definisce gli obiettivi
e le modalità organizzative per la realizzazione e la
verifica delle attività di aggiornamento da esso deliberate
nonché i criteri per la partecipazione dei docenti alle
attività medesime;
ad)
propone le modalità di utilizzazione dei docenti tenuti al
completamento d’orario, individuando la collocazione degli
impegni entro il quadro orario settimanale secondo criteri
di certezza e di professionalità;
ae)
approfondisce l’andamento del fenomeno delle ripetenze e
degli abbandoni degli alunni della scuola (C.M. 22 gennaio
1985, n. 33);
af) valuta i risultati
conseguiti nelle sperimentazioni attuate;
ag)
esprime un parere al capo d’istituto in ordine
all’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, alla
collocazione dell’insegnamento della religione cattolica ed
alla contestuale offerta di attività, spazi, attrezzature e
servizi alternativi al predetto insegnamento;
ah) formula precisi
programmi per lo svolgimento delle attività didattiche e
formative previste per gli alunni non avvalentisi
dell’insegnamento della religione cattolica;
ai) formula proposte al
capo d’istituto in ordine agli aspetti didattici e formativi
ed alla individuazione dei docenti da utilizzare per
l’assistenza agli studenti che, non avvalentisi
dell’insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto
di svolgere lo studio o le attività individuali;
aj) esprime al Consiglio di
istituto un parere in ordine all’intitolazione della scuola
o di aule scolastiche;
ak) valuta autonomamente, in
sede di programmazione educativa annuale, modi e termini di
una possibile collaborazione scuola-extrascuola in materia
di attività sportiva, tenendo conto delle iniziative
proposte dagli enti (federazioni, enti di promozione
sportiva, enti locali) interessati a rapporti di
collaborazione con la scuola;
al) formula proposte al
capo d’istituto (v. c. 2b) in ordine all’assegnazione dei
docenti alle classi sulla base dei criteri generali fissati
dal Consiglio d’istituto. Il Collegio deve formulare
concrete proposte operative ed, in particolare, per quanto
concerne la salvaguardia della continuità didattica, deve
tenere presente che questa va intesa nella sola direzione di
garantire, per quanto possibile, agli alunni l’insegnamento
dello stesso docente e non nella direzione di salvaguardare
presunte esigenze dell’insegnante (TAR Molise, 23 gennaio
1985);
am) individua per gli
alunni diversamente abili delle prime classi gli interventi
che possono essere svolti dagli insegnanti di sostegno che
li hanno seguiti nella scuola primaria per favorirne il
primo ambientamento nella scuola secondaria di I° grado;
an) prevede, nell’ambito
delle sue competenze istituzionali ed al fine di favorire
gli alunni diversamente abili, ogni utile forma di
coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema
formativo di base (C.M. 4gennaio 1988, n. 1);
ao)
valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni
(concorsi a premi, borse di studio, distribuzione di
opuscoli, proiezione di film, rappresentazioni teatrali,
ecc.)proposte da enti ed associazioni pubbliche o private ed
attinenti alla sua competenza, dopo un accurato accertamento
sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori
(C.M. 27 aprile 1994, n. 143);
ap)
sceglie, adotta e costruisce strumenti interni che abbiano
carattere funzionale rispetto all’attività di valutazione e
più in generale, alla qualità dell’azione educativa (C.M. 7
agosto 1996, n. 491);
aq)
stabilisce, d’intesa con il dirigente scolastico, le
modalità più opportune di assegnazione delle cattedre e
posti d’insegnamento compatibili con la riduzione d’orario
ai docenti in part-time;
ar) elabora sulla base dei
criteri generali indicati dal Consiglio d’istituto e delle
proposte dei Consigli di classe, un programma delle
iniziative di integrazione e di sostegno: tale programma
viene periodicamente verificato e aggiornato dal Collegio
medesimo nel corso dell’anno scolastico;
as) nel periodo tra il 1°
settembre e l’inizio delle lezioni il Collegio dei docenti
si riunisce per l’elaborazione del Piano Annuale di Attività
Scolastica e per la programmazione di iniziative di
aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel
corso dell’anno;
at) delibera l’adozione
della scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella
flessibilità del modello adottato, la valutazione degli
apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi
compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali,
e del comportamento degli alunni (Nota prot. n. 10434 del 10
novembre 2006).
3. Nell'adottare le proprie
deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle
eventuali proposte e pareri dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il Collegio dei
docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico
e si riunisce secondo il Piano Annuale di Attività
Scolastica ed ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità
oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre.
5. Le riunioni del Collegio
hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non
coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal D.S. ad uno
dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera
h).
7. Negli istituti
comprensivi (costituiti da scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I° grado) il Collegio viene
convocato per sezioni quando siano da valutare problematiche
specifiche di uno dei settori scolastici compresi in questa
nuova istituzione ed in tal caso le relative deliberazioni
hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali
(come ad esempio: per la programmazione dell’azione
formativa nonché per la connessa valutazione periodica volta
a verificare l’efficacia dell’attività didattica in rapporto
agli obiettivi programmati; per le iniziative di
sperimentazione metodologica che siano limitate alle classi
di un solo settore di istruzione; ecc.). Ovviamente la
programmazione di ciascuna sezione deve essere formulata in
maniera coerente con il Piano dell’Offerta Formativa
elaborato dal Collegio plenario dei docenti, che assicura la
continuità tra i diversi settori di istruzione, con riguardo
anche alle attività di sostegno agli alunni diversamente
abili. Sono peraltro di competenza dell’intero Collegio dei
docenti, a titolo esemplificativo, le iniziative in materia
di orientamento scolastico e quelle di sperimentazione degli
ordinamenti e delle strutture o che, comunque, coinvolgano
classi appartenenti a ordini diversi di scuole.
8. Il Collegio dei docenti,
nell’esercizio dei poteri di auto organizzazione che gli
sono propri, può articolarsi in commissioni o gruppi di
lavoro ai quali sono affidati, in linea permanente e
temporanea, compiti istruttori o di analisi preliminare
degli aspetti e delle incidenze dei problemi più complessi
che è tenuto ad esaminare (programmazione didattica ed
educativa, sperimentazione, orientamento, formazione in
servizio, …). Tali commissioni o gruppi di lavoro hanno
soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni
conclusive di esclusiva competenza dell’intero Collegio dei
docenti.
9. Nelle riunioni vanno trattati solo gli argomenti all’ordine del giorno nella
successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.
10 Se il Collegio dei
docenti è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di
tutti i presenti.
11. L’ordine di
trattazione degli argomenti può essere modificato su
proposta di un componente del Collegio dei docenti, previa
approvazione a maggioranza.
12. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo
stesso ordine del giorno.
13. Per la validità delle
deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti.
14. Il capo d’istituto
esegue le deliberazioni del Collegio e può, per gravi
motivi, sospenderne l’esecuzione.
15. Prima della discussione
di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro presente
alla seduta può presentare una mozione d’ordine per
il non svolgimento della predetta discussione (“questione
pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento
stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione
sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
Sulla mozione d’ordine
possono parlare un membro a favore ed uno contro.
Sull’accoglimento della
mozione si pronuncia il Collegio dei docenti a maggioranza
con votazione palese.
L’accoglimento della mozione
d’ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell’argomento all’ordine del giorno al quale si
riferisce.
16. Tutti i membri del
Collegio dei docenti, avuta la parola dal presidente, hanno diritto di intervenire senza essere interrotti (a
meno che non ledano il rispetto delle persone e delle
istituzioni), secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo
strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
Il presidente ha la facoltà
di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione
il suo operato quale presidente e quando si contravvenga
alle norme del presente regolamento.
17. Dopo che il presidente
ha dichiarato chiusa la discussione, possono avere luogo le dichiarazioni di voto con le quali i votanti possono,
brevemente esporre i motivi per i quali voteranno a favore o
contro il deliberando o i motivi per cui si asterranno dal
voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel
verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal
presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avare
la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.
18. Le votazioni si
effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per
appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il
presidente o uno dei componenti del Collegio. Prima saranno
richiesti i voti a favore, poi i contrari ed, infine, le
astensioni dal voto.
La votazione è segreta
quando riguarda determinate o determinabili persone e si
procede mediante il sistema delle schede segrete.
La votazione non può
validamente avere luogo se i presenti non si trovano in
numero legale.
Coloro che dichiarano di
astenersi dal votare si computano nel numero necessario a
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano
diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni
palesi, prevale il voto del presidente.
La votazione, una volta
chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungimento di
altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che
non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso
da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di
un provvedimento per parti, con votazioni separate, si
procederà, infine, ad una votazione conclusiva sul
provvedimento stesso nella sua globalità.
19. I componenti dell’organo
collegiale possono proporre risoluzioni dirette a
manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell’organo
su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in
quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui al
comma 16.
20. In merito al processo
verbale, nella prima parte si dà conto della legalità
dell’adunanza( la metà più uno) (data ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di
segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei
presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli
assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’ordine del
giorno.
Per ogni punto all’ordine
del giorno si indicano molto sinteticamente le
considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà
conto dell’esito della votazione (numero dei presenti,
numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari,
astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate
anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di
votazione seguito.
Un membro dell’organo
collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà
espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della
deliberazione.
I membri dell’organo
collegiale hanno la facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul
verbale.
Il processo verbale di ogni
riunione è trascritto in un registro, a pagine numerate
timbrate e firmate dal capo d’istituto per vidimazione; è
sottoscritto dal capo d’istituto e dal segretario ed è
approvato dal Collegio nella stessa adunanza o all’aprirsi
di quella immediatamente successiva. I verbali sono numerati
progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.
Art. 3 – Del Consiglio
d’Istituto
1. Il Consiglio di istituto,
nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è
costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del
personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il preside; nelle
scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è
costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del
personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei
genitori degli alunni, il preside.
2. I rappresentanti del
personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel
proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di
ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli
alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa
legalmente le veci.
3. Il Consiglio d’istituto è
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
4. Negli istituti
comprensivi viene costituito un unico Consiglio d’istituto
secondo la normativa prevista dall’art. 8 del T.U. 16 aprile
1994, n. 297.
5. Possono essere chiamati a
partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a
titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico,
psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il Consiglio di istituto
è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei
genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un
vice presidente.
7. Il Consiglio di istituto
elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta di
un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o
ausiliario e di due genitori. Della Giunta fanno parte di
diritto il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza
dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che
svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
8. La Giunta esecutiva,
entro il 31 ottobre, propone al Consiglio d’istituto, con
apposita relazione e con il parere di regolarità contabile
del Collegio dei revisori, il programma annuale predisposto
dal dirigente scolastico; prepara i lavori del Consiglio e
cura l’esecuzione delle deliberazioni dello stesso.
9. Le riunioni del Consiglio
hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. Il Consiglio di istituto
e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni
scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i
requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti
dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
11. Le funzioni di
segretario del Consiglio di istituto sono affidate dal
presidente ad un membro del Consiglio stesso.
12. Il Consiglio di istituto
elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme
di autofinanziamento.
13. Esso delibera il
bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne
il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
14. Il Consiglio di
istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti
e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe,
ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro,
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca
e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e
sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e
la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del
Consiglio ai sensi dell'articolo 42 del T.U.;
b) acquisto, rinnovo e
conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei
sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le
dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo
occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del
calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e
a quelle derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa nel
rispetto del calendario scolastico regionale;
d) criteri generali per la
programmazione educativa;
e) criteri per la
programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con
particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno (i
cui contenuti e tutte le modalità di realizzazione e di
svolgimento per quanto riguarda gli aspetti didattici sono
di competenza del Collegio dei docenti), alle libere
attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione;
f) promozione di contatti
con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali
iniziative di collaborazione;
g) partecipazione
dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative
di particolare interesse educativo (Per quanto concerne
l’attività sportiva scolastica, il Consiglio può costituire
un Comitato tecnico sportivo nel quale sia assicurata la
presenza dei professori di educazione fisica, con compiti di
consulenza allo stesso Consiglio nella fase di
programmazione delle iniziative e di esecuzione pratica
delle iniziative deliberate.);
h) forme e modalità per lo
svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere
assunte dall'istituto.
15. Il Consiglio di istituto
indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione
delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre
attività scolastiche alle condizioni ambientali e al
coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento
generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e
stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
16. Esercita le funzioni in
materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli
articoli 276 e seguenti del T.U.
17. Esercita le competenze
in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici ai sensi dell'articolo 94 del T.U.
18. Delibera, sentito per
gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative
dirette alla educazione della salute e alla prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990 n. 309.
19. Si pronuncia su ogni
altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e
dai regolamenti, alla sua competenza.
20. Sulle materie devolute
alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al
provveditore agli studi e al Consiglio scolastico
provinciale.
21. Esprime, su richiesta
del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla
suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, ai
fini della valutazione degli alunni.
22. Designa i membri della
Commissione elettorale della scuola.
23. Delibera, acquisendo la
delibera del Collegio dei docenti, le indennità e i compensi
a carico del fondo d’istituto (art. 6 del CCNL 2003).
24. Delibera, su proposta
del capo d’istituto, sull’attrezzatura di spazi, ove
possibile, e sull’organizzazione dei servizi, per far fronte
alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o
delle attività individuali che, non avvalendosi
dell’insegnamento della religione cattolica, ne facciano
richiesta (C.M. 28 ottobre 1987, n. 316).
25. Definisce, sulla base
delle proposte del Collegio dei docenti, le modalità e i
criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e
gli studenti, assicurando la completa accessibilità al
servizio (compatibilmente con le esigenze di funzionamento
della scuola) prevedendo idonei strumenti di comunicazione
tra scuola e famiglie.
26. Delibera il progetto
proposto dai genitori per favorire la loro partecipazione
alle scelte culturali, formative ed organizzative operate
dagli organi collegiali della scuola, in relazione alle
attività di educazione alla salute e di prevenzione dei
comportamenti a rischio (c. m. 16 ottobre 1996, n. 653). Il
progetto è proposto dai genitori che fanno parte del
consiglio d’istituto o dei consigli di classe (anche su
iniziativa di gruppi informali di genitori) nonché dalle
associazioni dei genitori riconosciute.
27. Delibera in ordine alle
iniziative complementari ed integrative volte a realizzare
la funzione della scuola come centro di formazione
culturale, sociale e civile.
28. Esercita la funzione in
materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli
artt. 276 e seguenti del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
29. Delibera sentito il
collegio dei docenti, l’intitolazione della scuola e delle
aule scolastiche.
30. Consente l’uso delle
attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne
facciano richiesta, per lo svolgimento di attività
didattiche durante l’orario scolastico, sempre che non si
pregiudichino le normali attività della scuola (art. 94 del
D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297).
31. Valuta ed approva le
iniziative riservate agli alunni (concorsi a premi, borse di
studio, distribuzione opuscoli, proiezione di film,
rappresentazioni teatrali, ecc.), proposte da enti e
associazioni pubbliche o private ed attinenti alla sua
competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e
specifica competenza degli enti promotori (C. M. 27 aprile
1994, n. 143).
32. Esprime il suo assenso
per l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature
scolastiche fuori dall’orario del servizio scolastico per
attività che realizzino la funzione della scuola come centro
di promozione culturale, sociale e civica (art. 96 del D.
L.vo 16 aprile 1994, n. 297).
33. Delibera entro il 15
dicembre dell’anno precedente quello di riferimento il programma annuale dell’istituzione scolastica predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla giunta
con apposita relazione e con parere di regolarità contabile
del Collegio dei revisori dei conti. La delibera è adottata
anche nel caso in cui il Collegio non abbia espresso il
prescritto parere entro i 5 giorni antecedenti la data
fissata per la deliberazione stessa. L’approvazione del
programma comporta autorizzazione all’accertamento delle
entrate ed alla assunzione degli impegni delle spese
previste. Qualora il programma non sia stato approvato entro
45 giorni dall’inizio dell’esercizio, il dirigente ne dà
immediata comunicazione all’ufficio scolastico regionale,
che ha il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni,
un commissario ad acta che provveda all’adempimento del
termine prestabilito nell’atto di nomina.
34. Verifica, entro il 30
giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo
stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche
che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento
predisposto dal dirigente scolastico.
35. Con deliberazione
motivata, su proposta della Giunta esecutiva o del
dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in
relazione anche all’andamento del funzionamento
amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo
dei singoli progetti; durante l’ultimo mese dell’esercizio
finanziario non possono essere apportate variazioni al
programma, salvo casi eccezionali da motivare.
36. Ratifica, per la
conseguente modifica del programma, da adottare entro i
successivi 30 giorni, i prelievi dal fondo di riserva
disposti con provvedimento del dirigente.
37. Delibera sul conto
consuntivo che entro il 30 aprile è sottoposto
all’approvazione, corredato dalla relazione del Collegio dei
revisori dei conti. Il conto è predisposto dal direttore dei
servizi generali ed amministrativi entro il 15 marzo e
sottoposto dal dirigente scolastico all’esame del Collegio
dei revisori unitamente a una dettagliata relazione che
illustra l’andamento della gestione dell’istituzione
scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi programmati. Ilo conto consuntivo approvato dal
consiglio d’istituto in difformità dal parere dei revisori è
trasmesso con tutti i prescritti allegati e con una
dettagliata e motivata relazione all’Ufficio scolastico
regionale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Nel caso di mancata delibera sul consuntivo entro 45 giorni
dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al
Collegio dei revisori e all’Ufficio scolastico regionale che
nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.
38. Delibera in ordine:
a) All’adesione a
reti e consorzi di scuole;
b) Alla
partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti
pubblici o privati;
c) All’accensione
di mutui e in genere di durata pluriennale;
d) All’acquisto
di immobili;
e) All’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e
donazioni.
39. Al Consiglio d’istituto
spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei
termini e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) Contratti di
sponsorizzazione;
b) Utilizzazione
di locali, beni o siti informatici appartenenti
all’istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
c) Convenzioni
relative a prestazioni del personale della scuola o degli
alunni per conto terzi;
d) Contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività e
insegnamenti;
e) Partecipazione
a progetti internazionali.
Le deliberazioni del
Consiglio d’istituto su criteri e limiti hanno valore
regolamentare.
40. La Giunta esecutiva
predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando
il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura
l'esecuzione delle relative delibere.
41. Contro le decisioni in
materia disciplinare della Giunta esecutiva è ammesso
ricorso al provveditore agli studi che decide in via
definitiva sentita la sezione del Consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui
appartiene l'alunno.
42. La prima convocazione
del Consiglio d’istituto, immediatamente successiva alla
nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal
dirigente scolastico.
43. Nella prima seduta, il
Consiglio d’istituto è presieduto dal dirigente scolastico
ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del
Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo
a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri
del Consiglio d’istituto. È considerato eletto il genitore
che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
rapportata al numero dei componenti del Consiglio
d’istituto.
45. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano
stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In
caso di parità si ripete la votazione fino a ché non si
determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
46. Il Consiglio d’istituto
può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da
votarsi fra i genitori componenti del Consiglio stesso, con
le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
In caso di impedimento o di assenza del presidente ne assume
le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di
questi, il consigliere più anziano di età.
47. Il Consiglio d’istituto
è convocato dal presidente del Consiglio stesso.
Il presidente del Consiglio
è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su
richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero un
terzo dei componenti del Consiglio stesso. (Art. 11 C. M. 16
aprile 1975, n. 105, prot. n. 1242).
48. L’atto di convocazione,
emanato dal presidente, è disposto con almeno 5 giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con
anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In
tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col
mezzo più rapido.
49. L’ordine del giorno è
formulato dal presidente del Consiglio d’istituto su
proposta del presidente della Giunta esecutiva.
50. La convocazione deve
indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il
luogo della riunione e deve essere affissa all’albo. Le
riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario
delle lezioni e compatibili con gli impegni di lavoro dei
componenti eletti o designati.
51. A conclusione di ogni
seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da
inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva.
52. Il Consiglio d’istituto
può invitare esperti con funziona consultiva a partecipare a
propri lavori e al fine di rendere più agile e proficua la
propria attività può decidere di costituire nel proprio
seno, per materie di particolare importanza, commissioni di
lavoro e/o studio che esprimano il più possibile la
pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro e/o studio
non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria
attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal
Consiglio. Le commissioni di lavoro e/o studio, per meglio
adempiere ai loro compiti, possono, previa indicazione del
Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra
genitori, docenti, non docenti. Le proposte della
commissione di lavoro e/o studio saranno formulate da una
relazione al Consiglio, eventualmente accompagnata da una
relazione di minoranza per il tramite del loro coordinatore
in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui sono
pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente.
Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo
verbale.
53. Le sedute del Consiglio
d’istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono
argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche.
Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale
ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate
e tutti gli altri previsti per legge.
54. Per il mantenimento
dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal
fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le
riunioni del Consiglio comunale.
55. Ove il comportamento del
pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia
corretto il presidente ha il potere di disporre la
sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non
pubblica.
56. Il Consiglio d’istituto
stabilisce le modalità con cui invitare a partecipare alle
proprie riunioni rappresentanti della Regione, della
Provincia o del Comune, dei loro organi di decentramento
democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di
approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il
funzionamento della scuola, che interessino anche le
comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti
nella comunità.
57. La pubblicità degli atti
del Consiglio di istituto, disciplinata dall’art. 27 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante
affissione in apposito albo di istituto, della copia
integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del
Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal
Consiglio stesso.
58. L’affissione all’albo
avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla
relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione
deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
59. I verbali e tutti gli
atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di
segreteria dell’istituto e – per lo stesso periodo – sono
esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
60. La copia della
deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al D.S. dal
segretario del Consiglio; il D.S. ne dispone l’affissione
immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di
affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le
deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell’interessato.
61. Il consigliere assente
per tre volte consecutive sarà invitato dal presidente a
presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove
risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato
decaduto dal Consiglio d’istituto con votazione a
maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute
ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il
consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica
le sue assenze, attraverso la segreteria della scuola, al
presidente del Consiglio d’istituto.
62. Nel caso di dimissioni del presidente e del vicepresidente,
non essendo configurabile l’istituto della “prorogatio”, la
convocazione del Consiglio d’istituto spetta al membro più
anziano di età, a qualsiasi componente appartenga (TAR
Pescara, 26/6/1990, n. 517).
63. Il presidente del
Consiglio d’istituto convoca e presiede il Consiglio, ne
assicura il regolare funzionamento e svolge tutte le
necessarie iniziative per favorire una gestione democratica
della scuola nella piena realizzazione dei compiti del
Consiglio; ne dirige le discussioni e adotta tutti i
necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei
lavori. Affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un
membro del Consiglio stesso; autentica con la propria firma
i verbali delle adunanze redatti dal segretario del
Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate e
timbrate.
64. Il presidente del
Consiglio d’istituto non dispone di competenze deliberative,
essendo queste rimesse al Consiglio d’istituto nella sua
collegialità.
65. Normalmente il Consiglio
d’istituto deve essere convocato dal suo presidente dopo che
la Giunta esecutiva, in relazione alle questioni che devono
essere affrontate per il funzionamento della scuola, ha
preparato e fatto pervenire al presidente del Consiglio
stesso uno schema di ordine del giorno.
66. Nella eventualità che la
Giunta esecutiva resti inoperante per un certo periodo, il
presidente del Consiglio di istituto, dopo gli opportuni
solleciti rivolti al presidente della Giunta, può procedere
alla convocazione del Consiglio anche a prescindere dalla
fase preparatoria dei lavori che la legge assegna alla
Giunta medesima.
67. I componenti eletti del
Consiglio d’istituto possono dimettersi in qualsiasi
momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la
forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi
all’organo collegiale. In prima istanza il Consiglio può
invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito, ma
una volta che abbia preso atto delle dimissioni queste
vengono ritenute definitive ed irrevocabili. Il membro
dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle
dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio e, quindi,
va computato nel numero dei componenti del Consiglio stesso.
Il membro dimissionario sarà surrogato con il primo dei non
eletti della lista di appartenenza.
68. I membri del Consiglio
durante l’orario di servizio possono accedere agli uffici di
segreteria per richiedere le informazioni e copie degli atti
di pertinenza del Consiglio stesso.
69. Ogni membro può chiedere
al presidente informazioni o spiegazioni sulle esecuzioni da
parte della Giunta delle deliberazioni adottate.
Per gli articoli mancanti
nel capitolo dedicato al Consiglio d’istituto si farà
riferimento agli articoli del Collegio dei Docenti.
Per ogni altra
competenza non richiamata nel presente regolamento si fa
riferimento al D.I. 01-02-2001 n.44.
Art. 4 – Del Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti è formato dal capo
d’istituto che ne è il presidente, da due o quattro docenti
quali membri effettivi e da uno o due docenti quali membri
supplenti a seconda che la scuola abbia fino a 50 o più di
50 docenti.
2. I membri del Comitato
sono eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno secondo
modalità discrezionalmente deliberate. Le funzioni di
segretario del Comitato sono attribuite dal presidente ad
uno dei docenti membro del Comitato stesso. Nel nostro
istituto comprensivo, il Collegio dei docenti elegge nel suo
seno un unico Comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti, nella cui composizione debbono comunque essere
presenti docenti appartenenti a ciascuno degli organi di
scuola compresi nell’istituzione.
3. Il Comitato dura in
carica un anno scolastico.
4. Il Comitato provvede alla
valutazione del servizio dei docenti che ne facciano
richiesta ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di
prova dei docenti a tempo indeterminato. Esprime inoltre un
giudizio sulla condotta del docente che chieda la
riabilitazione, trascorsi 2 anni dalla data dell’atto in cui
gli fu inflitta una sanzione disciplinare (art. 501 del
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297).
5. Il Comitato provvede alla
valutazione del servizio dei docenti che ne facciano
richiesta (la valutazione può essere richiesta per un
periodo di servizio non superiore all’ultimo triennio (art.
448 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297) sulla base di
apposita relazione del capo d’istituto che, nel caso in cui
il docente abbia prestato servizio in un’altra scuola,
acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
6. Alla eventuale
valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede
il Comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non
partecipa l’interessato.
7. La valutazione è motivata
tenendo conto delle qualità intellettuali, della
preparazione culturale e professionale, anche con
riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del
comportamento nella scuola, dell’efficacia dell’azione
educativa e didattica, delle eventuali sanzioni
disciplinari, dell’attività di aggiornamento, della
partecipazione ad attività di sperimentazione, della
collaborazione con altri docenti e con gli organi della
scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di
attività speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro
elemento che valga a delineare le caratteristiche e le
attitudini personali in relazione alla funzione docente; la
valutazione non si conclude con giudizio complessivo, né
analitico né sintetico, e non è traducibile in punteggio.
8. Il Comitato esprime un
parere obbligatorio sul periodo di prova del personale
docente con contratto a tempo indeterminato; a tal fine deve
programmare una o più riunioni per formulare le proprie
valutazioni in merito al personale docente che abbia
compiuto almeno 180 giorni di effettivo servizio nell’anno
scolastico. In proposito va precisato che:
a) Al termine
dell’anno di formazione i docenti in prova devono discutere
con il Comitato una relazione fondata sulle proprie
esperienze di formazione e didattiche riferite all’intero
arco temporale dell’anno scolastico. Sulla base della
relazione presentata e degli altri elementi di valutazione
forniti dal capo d’istituto, il Comitato per la valutazione
del servizio esprime il proprio parere sull’esito della
prova;
b) Il Comitato,
qualora ritenga che il docente abbia superato favorevolmente
il periodo di prova, oltre a far menzione della durata del
servizio effettivamente prestato, deve concludere le proprie
valutazioni con un esplicito giudizio sull’esito della
prova;
c) Qualora, per
esito sfavorevole del periodo di prova, sia necessario
acquisire nuovi elementi di valutazione, il capo d’istituto
deve sentire il Comitato, il cui parere dev’essere
testualmente riportato nella relazione del dirigente; anche
il Comitato, qualora ritenga autonomamente di dover
acquisire nuovi elementi di giudizio, deve concludere
esplicitamente in tal senso le proprie valutazioni. L’esito
sfavorevole della prova dev’essere dichiarato esplicitamente
dal dirigente e, sempre che non sia stato ritenuto
necessario acquisire nuovi elementi di valutazione
(circostanza, questa, che determina la proroga di un anno
della prova) produce la dispensa dal servizio; se il docente
proviene da altro ruolo docente, comporta la restituzione al
ruolo di provenienza.
9. Il Comitato è convocato
dal capo d’istituto: a) in periodi programmati per la
valutazione del servizio richiesta dai singoli docenti
interessati; b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli
effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; c)
ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Comitato deve
comunque programmare una o più riunioni nel periodo finale
dell’anno scolastico.
Art. 5 – Dell’Assemblee e
del Comitato dei genitori
1. I genitori degli alunni
della scuola hanno diritto a riunirsi in assemblea nei
locali scolastici: per il proprio funzionamento l’assemblea
deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al
Consiglio d’istituto.
2. Le assemblee possono
essere di classe, di sezione, di plesso o di istituto: ad
esse possono partecipare con diritto di parola il capo
d’istituto e gli insegnanti rispettivamente della classe o
della scuola.
3. In relazione al numero
dei partecipanti e alla disponibilità dei locali,
l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblee di
classi parallele.
4. Qualora le assemblee si
svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di
svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di
volta in volta con il dirigente scolastico.
5. I rappresentanti dei
genitori nei Consigli di classe possono esprimere un
Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione
dell’assemblea d’istituto.
6. Il capo d’istituto deve
favorire per quanto possibile l’attività del Comitato, il
quale, peraltro, non può interferire nelle competenze dei
Consigli di classe e del Consiglio d’istituto, avendo una
funzione promozionale della partecipazione dei genitori, con
l’eventuale elaborazione di indicazioni e proposte che vanno
valutate ed adottate dagli altri organi d’istituto.
7. Il presidente richiede
per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e
provvede a diramare gli avvisi di convocazione contenenti
l’ordine del giorno alle famiglie e convoca le riunioni con
preavviso di almeno 5 giorni. Le riunioni sono valide
qualunque sia il numero dei presenti.
8. L’assemblea di classe o
di sezione:
a) è presieduta
da un genitore eletto nel Consiglio di interclasse,
intersezione o classe.
b) è convocata su
richiesta degli insegnanti o di un quinto dei genitori degli
alunni della classe.
9. L’assemblea di plesso:
a) è presieduta
da uno dei genitori componente di un Consiglio di classe,
eletto dall’assemblea stessa;
b) è convocata su
richiesta di un terzo dei genitori componenti i Consigli di
classe o della metà degli insegnanti del plesso o di un
quinto delle famiglie degli alunni del plesso.
10. L’assemblea d’istituto:
a) è presieduta
da uno dei genitori componenti il Consiglio d’istituto,
eletto dall’assemblea;
b) è convocata su
richiesta del Consiglio d’istituto o del dirigente
scolastico o di un quinto dei genitori eletti nei Consigli
di interclasse, intersezione e classe.
11. Dei lavori delle
assemblee viene redatto, a cura di uno dei componenti,
succinto verbale la cui copia viene inviata alla presidenza.
Art. 6 – Dei Docenti
1. Il docente è tenuto
all’osservanza degli obblighi generali inerenti il
comportamento dei pubblici dipendenti (vedi: Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
allegato 2 al CCNL del comparto scuola, quadriennio
normativo 2002-05) e di quelli previsti da norme specifiche
per il personale docente.
2. Il docente ha il dovere
di vigilanza sugli alunni a lui affidati.
3. Il docente che accoglie
gli alunni deve trovarsi in classe almeno 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni o preavvisare in tempo utile il
capo d’istituto, o chi lo sostituisce, in caso di legittimo
impedimento.
4. Il docente della prima
ora deve segnalare sul diario di classe gli alunni assenti,
controllare quelli dei giorni precedenti e segnare
l’avvenuta o la mancata giustificazione. Qualora l’alunno
dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di
giustificazione, segnalerà il nominativo in Presidenza. Se
l’assenza per motivi di salute si è protratta per più di 5
giorni, riammetterà l’alunno in classe solo se provvisto di
certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione.
5. Nel caso in cui l’alunno
ritardi, segnerà l’orario di entrata, la giustificazione o
la richiesta di giustificazione e lo riammetterà in classe.
6. Se un genitore richiede,
con permesso scritto, che il figlio esca anticipatamente, il
docente chiederà l’autorizzazione alla presidenza o al
docente delegato.
7. In caso di allontanamento
dalla scuola di un alunno, il docente segnerà sul diario di
classe l’ora di uscita dell’alunno e la persona che è venuta
a prelevarlo.
8. Ai docenti saranno
forniti gli elenchi, distinti per classe, degli alunni
assegnati completi di indirizzo e n. di telefono per
comunicazioni immediate alle famiglie. Sarà loro cura di
trascriverli sul diario di classe ed osservare
scrupolosamente tutte le norme che regolano la riservatezza
e la privacy.
9. I docenti sono tenuti ad
indicare sempre sul registro di classe gli argomenti svolti
e, quando possibile, le lezioni assegnate in modo che gli
alunni ne prendano visione.
10. I docenti, per il loro
dovere di vigilanza sugli alunni, non devono lasciarli mai
da soli, per nessun motivo. In caso di necessità dovranno
chiedere l’intervento di un collaboratore scolastico o di un
collega cui affidare momentaneamente la classe.
11. Durante l’intervallo per
la ricreazione i docenti vigilano sull’intera classe ed
eventuali docenti in compresenza collaborano alla vigilanza.
12. Durante le ore di
lezione non è consentito far uscire dall’aula più di un
alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente
motivati.
13. Il “cambio dell'ora” tra
i docenti deve avvenire celermente onde evitare di lasciare
la classe incustodita. In ogni caso si richiede la
collaborazione del personale ausiliario; per prevenire qualsiasi disordine. Nel “cambio dell’ora”,
non è consentito far uscire gli alunni dall’aula.
14. In occasione di uscite o
per trasferimenti in palestra o nei laboratori, il docente
deve curare che gli alunni lascino in ordine il materiale
scolastico chiuso nelle borse e, se possibile, faranno
chiudere a chiave la porta dell’aula.
15. Al termine delle lezioni
i docenti accerteranno che i locali utilizzati vengano
lasciati in ordine e che i materiali siano stati riposti
negli appositi spazi.
16. Al termine delle lezioni
i docenti accompagneranno la classe in fila all’uscita.
17. I docenti devono
prendere visione dei piani di evacuazione della scuola e
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della
sicurezza. È assolutamente vietato per qualunque attività
l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o
dannose per gli alunni, quali: colle non dichiaratamente
atossiche, vernici, vernidas, solventi, ecc. prima di
proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di
sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi) il
docente dovrà verificare tramite comunicazione scritta alle
famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o
intolleranze ai prodotti. Inoltre è assolutamente vietato
fumare in classe e in qualsiasi altro locale della scuola; I
trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dalle
leggi vigenti. Particolare attenzione dovrà essere riposta
nell’uso delle attrezzature tecnologico-informatiche, ormai
presenti in ogni ambiente di lavoro. Tali indispensabili
risorse, se adoperate in modo scorretto (navigando in siti
vietati dalla legge o a pagamento) possono causare seri
problemi di natura morale ed economica per la scuola e di
natura disciplinare per gli inadempienti.
18. È assolutamente vietato
ostruire con mobili o arredi, anche solo temporaneamente, le
vie di fuga e le uscite di sicurezza.
19. Non è consentito per
ragioni di sicurezza sistemare mobili bassi accanto a
vetrate o finestre, sia in aula che in qualunque altra zona
dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.
20. I docenti, ove accertino
situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in
presidenza.
21. Eventuali danni
riscontrati devono essere segnalati in presidenza. I danni
provocati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi
non venga individuato, gli insegnanti della classe o delle
classi interessate ne discuteranno in Consiglio di classe
con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo
collettivo.
22. I docenti hanno la
facoltà di chiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici
con le famiglie nell’ottica di una rapporto scuola-famiglia
più trasparente e fattivo.
23. Ogni docente apporrà la
propria firma per presa visione delle circolari. Gli avvisi
affissi all’albo del plesso scolastico s’intendono
regolarmente notificati.
24. I docenti non possono
utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro
né possono utilizzare il telefono della scuola per motivi
personali. In caso di motivi d’ufficio, la telefonata va
annotata su un apposito registro indicando il numero
composto, il destinatario, il nome della persona che
effettua la telefonata e sinteticamente l’oggetto della
telefonata.
25. I docenti hanno
l’obbligo di informare le famiglie con il mezzo più
opportuno sull’intenzione di svolgere attività didattiche
diverse da quelle curricolari o non previste dal pof, per
riceverne relativa autorizzazione.
26. Il ricorso alla
presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto
al massimo, in quanto non solo ostacola il complesso e
difficile lavoro dell’ufficio di presidenza, ma provoca
anche nell’alunno la convinzione di una certa impotenza
educativa da parte dei docenti che in certe occasioni può
costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in
situazioni di difficoltà.
27. I registri degli
insegnanti devono essere debitamente compilati in ogni loro
parte e rimanere a scuola, riposti nel cassetto personale e
a disposizione della presidenza. È fatto esclusivo divieto
di portarli al di fuori dell’edificio scolastico a meno che
non debbano essere portati in presidenza dai plessi
distaccati.
28. Gli insegnanti
accompagnano la classe in fila all’uscita e, nella scuola
dell’infanzia e primaria, vigilano affinché gli alunni siano
affidati ai genitori o agli adulti delegati.
29. In merito
all’incompatibilità con la funzione docente con altre
attività (art. 508 T.U.) va ricordato il divieto di
impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e
il dovere di informare il dirigente scolastico delle lezioni
private eventualmente impartite (l’informazione deve essere
preventiva, cioè anteriore all’inizio delle lezioni o quanto
meno durante il loro corso e non quando le lezioni siano già
state ultimate, poiché in tal caso si impedirebbe al capo
d’istituto di intervenire per vietare o interdire la
continuazione delle lezioni private; Consiglio di Stato,
sez. VI, 18/10/1993, n. 393).
30. I docenti possono
prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per
la realizzazione di specifici progetti deliberati dai
competenti organi, abbiano necessità di disporre di
particolari competenze professionali con presenti nel corpo
docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione
non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nella
scuola di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal
dirigente scolastico della scuola di appartenenza (art 32,
CCNL 2003).
31. L’obbligo di
sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale
docente, durante l’orario di lezione, ha rilievo primario
rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto
articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori;
pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti
dal rapporto di servizio dell’insegnante, e di una
situazione di incompatibilità per l’adempimento degli
stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di
luogo la loro contemporanea osservanza, la scelta del
docente deve ricadere sull’adempimento dell’obbligo di
vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità
l’eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad
un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente
inadeguato (Corte dei Conti, sez. I giurisd., 24/9/1984, n.
172).
32. L’obbligo non implica la
sorveglianza pedissequa di ogni alunno, ma richiede obblighi
positivi di educazione, di attenzione, di rispetto delle
regole e di preventiva adozione di ogni misura idonea ad
impedire il verificarsi di eventi dannosi.
33. L’obbligo di vigilanza
sussiste per tutto il tempo in cui gli alunni vengono a
trovarsi legittimamente nella scuola (Corte Cass., sez. III,
19/2/1994, n. 1623) è ancora più necessario durante la pausa
di ricreazione nel corso della quale l’attenzione del
docente deve essere più vigile (Corte dei Conti, sez.
giurisd. Piemonte, 11/10/1999, n. 1590) va esercitato dal
momento iniziale dell’affidamento sino a quando ad essa si
sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori,
senza che possano costituire cause esimenti la
responsabilità dell’istituto, le eventuali disposizioni date
dai genitori (come ad es. quella di lasciare il minore senza
sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente
pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una
situazione di possibile pericolo per l’incolumità dello
stesso (avvocatura distrettuale dello stato di Bologna, nota
4/12/2000 e anche Cass. 5/9/1986, n. 5424).
34. La sorveglianza degli
alunni partecipanti a visite guidate e viaggi di istruzione
rientra tra i compiti degli insegnanti che li accompagnano.
35. Per quanto non
espressamente previsto, valgono le disposizioni a carattere
generale, le norme e i contratti vigenti.
36. Poiché l’alunno ha
diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola, il coordinatore si farà carico di illustrare
alla classe e alle famiglie il P.O.F. e recepirà
osservazioni e suggerimenti che verranno posti all’analisi e
alla discussione del consiglio di classe, interclasse,
intersezione.
37. I docenti esplicitano le
metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di
verifica e i criteri di valutazione.
38. La valutazione sarà
sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di
attivare negli alunni processi di autovalutazione che
consentano di individuare i propri punti di forza e di
debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.
Art. 7 – Personale
amministrativo
1. Il ruolo del personale
amministrativo è indispensabile anche come supporto
all’azione didattica e la valorizzazione della sua
competenza è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del
servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale
amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino
di riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed al
telefono risponde con la denominazione dell’istituzione
scolastica e il proprio nome.
3. Non può utilizzare i
telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.
4. Cura i rapporti con
l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa
prevista dalla legge.
5. Collabora con i docenti.
6. La qualità del rapporto
col pubblico e col personale è di fondamentale importanza,
in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo
della scuola e a favorire il processo comunicativo della
scuola e quello tra le diverse componenti che dentro e
attorno alla scuola si muovono.
7. Il personale
amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio.
Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro
personale, anche in caso di temporaneo allontanamento
dall’edificio scolastico.
8. Tutto il personale A.T.A.
è tenuto al decoro e al segreto d’ufficio.
9. Non potrà fumare in
nessun locale della scuola. I trasgressori saranno puniti
con le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
10. Per quanto non
espressamente previsto, valgono le disposizioni a carattere
generale, le norme e i contratti vigenti.
Art. 8 – Dei Collaboratori
scolastici
1. I collaboratori
scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse
disposizioni, nelle zone di competenza secondo le mansioni
loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la
firma sul registro del personale, anche in caso di
temporaneo allontanamento dall’edificio scolastico.
2. In ogni turno di lavoro i
collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei
dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la
possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori
scolastici:
a) Indossano in
modo ben visibile il tesserino di riconoscimento per
l’intero orario di lavoro;
b) Devono
vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni;
c) Devono essere
facilmente reperibili da parte degli insegnanti per
qualsiasi evenienza;
d) Collaborano al
complessivo funzionamento didattico e formativo;
e) Comunicano
immediatamente al dirigente scolastico o ai suoi
collaboratori l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula
per evitare che la classe rimanga incustodita;
f) Favoriscono
l’integrazione degli alunni diversamente abili;
g) Vigilano sulla
sicurezza e l’incolumità degli alunni, in particolare
durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite
degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
h) Possono
svolgere su accertata disponibilità funzione di
collaboratori dei docenti per vigilare sugli alunni durante
i viaggi d’istruzione;
i) Riaccompagnano
nelle loro aule gli alunni che, al di fuori dell’intervallo
e senza seri motivi sostano nei corridoi;
j) Sorvegliano
gli alunni in caso di uscita dall’aula, ritardo, assenza o
allontanamento temporaneo dell’insegnante;
k) Impediscono,
con le buone maniere, che gli alunni di altri corsi possano
svolgere azioni di disturbo nei corridoi di propria
pertinenza riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro
classi;
l) Sono sempre
tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando
mai che la funzione della scuola è quella di educare
specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
m) Non parlano ad
alta voce nei corridoi per evitare di disturbare il normale
svolgimento delle lezioni;
n) Tengono i
servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili, e
assistono gli alunni in caso di necessità fornendo loro
ausili igienici;
o) Provvedono, al
termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia (con acqua e
detersivi disinfettati) dei servizi e degli spazi di
pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule loro
affidate;
p) Non
s’allontanano dal posto di servizio tranne che per motivi
autorizzati dal direttore dei servizi generali e
amministrativi o dal dirigente scolastico o dal di lui
delegato;
q) Impediscono
l’accesso alla scuola a ex alunni e a tutte le persone
estranee che non siano espressamente autorizzate a
permanervi dal dirigente scolastico, ed eventualmente li
invitano ad allontanarsi;
r) Prendono
visione del calendario delle riunioni del Consiglio di
classe, del Collegio dei docenti, del Consiglio d’istituto e
dei ricevimenti collegiali dei genitori tenendosi aggiornati
circa l’effettuazione del necessario servizio;
s) Sorvegliano i
cancelli esterni e l’uscita delle classi prima di dare
inizio alle pulizie.
4. Ove accertino situazioni
di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono
prontamente darne comunicazione in segreteria. Segnalano,
sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili,
sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
5. Accolgono ed accompagnano
i genitori dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione
all’uscita anticipata che sarà firmata dal dirigente
scolastico o da un docente delegato.
6. Al termine del servizio
tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a
qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver
fatto le pulizie, quanto segue:
a) Che tutte le
luci siano spente;
b) Che tutti i
rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
c) Che tutti i
registri di classe siano stati riposti in sala dei
professori o in classe
d) Che non resti
nessuno nella scuola, nei servizi igienici;
e) Che siano
chiuse tutte le porte, le finestre e le serrande;
f) Che ogni cosa
sia al proprio posto e in perfetto ordine;
g) Che vengano
chiuse le porte e i cancelli della scuola.
7. Devono apporre la propria
firma, per presa visione, sulle circolari, sugli avvisi e
sugli ordini di servizio; in ogni caso tutte le circolari e
gli avvisi affissi all’albo della scuola s’intendono
regolarmente notificati a tutto il personale.
8. È fatto obbligo ai
collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di
evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la
praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
9. Per quanto non
espressamente previsto, valgono le disposizioni a carattere
generale, le norme e i contratti vigenti.
Art. 9 – Degli alunni
1. Le lezioni della scuola
dell’infanzia, hanno inizio alle ore 8.00; le lezioni della scuola primaria e secondaria di I grado hanno inizio alle ore 8,00. Gli alunni, al suono della campana, si recheranno alle
aule ordinatamente e senza correre e schiamazzare.
2. La mancata presenza del
docente per motivi di salute, famiglia, ecc., sarà
comunicata in presidenza ed al plesso di servizio almeno
mezz'ora prima dell'inizio della prima ora di lezione o, se
è possibile, il giorno prima onde evitare disservizi vari.
La richiesta, per iscritto, deve pervenire entro le
ventiquattro ore.
3. Il personale ausiliario,
che si troverà ai cancelli d'ingresso dei plessi sin dalle
ore 8.00, ha il compito di vigilare sul comportamento degli
alunni al loro ingresso a scuola. I cancelli d'ingresso
verranno chiusi alle ore 8.15.
4. In classe, gli alunni
troveranno il personale docente ad attenderli già da cinque
minuti prima dell'inizio delle lezioni e saranno da loro
assistiti.
5. L'intervallo per la
ricreazione
a) per gli alunni
frequentanti la scuola primaria, ha inizio alle ore 10.15 e
si protrae fino alle ore 10.30, l’inizio e la fine
dell’intervallo saranno scanditi dal suono della campana.
b) per gli alunni
frequentanti la scuola secondaria di I grado ha inizio alle
ore 11.00 e si protrae fino alle ore 11.15.
6. Durante i quindici minuti
di intervallo, gli alunni rimarranno in classe sotto la
vigilanza dei docenti in servizio nell'ora interessata e
potranno consumare la colazione che si saranno portati da
casa in quanto non è permesso, assolutamente, incaricare i
collaboratori scolastici di procurare la merenda.
Accederanno sollecitamente ed ordinatamente ai gabinetti, a
due a due, sotto la vigilanza del personale ausiliario, non
potranno sostare nei corridoi, né recarsi in altre aule, né
cambiare piano.
7. I locali adibiti a
servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono
essere sempre rispettate le più elementari norme di igiene e
pulizia. In tali locali, come in nessun altro locale della
scuola, non è consentito fumare. I trasgressori saranno
puniti severamente applicando le sanzioni previste dalle
leggi vigenti.
8. L’uscita per la scuola
dell’infanzia è prevista alle ore 13,00, anche se gli alunni
potranno essere prelevati dai genitori nelle singole classi
a partire dalle ore 12.45.
9. Gli alunni frequentanti la scuola
primaria del Plesso Don Milani usciranno alle ore 14,00
10. Le classi della scuola primaria del Plesso T.C. Onorato usciranno alle ore 13.50, al suono della prima campana, le classi del piano terra; alle ore 13.55, al suono della seconda campana, le classi del I piano; alle ore 14.00, al suono della terza campana, le classi del II piano.
11. Le classi di scuola
secondaria di I grado del Plesso C. Guzzardi usciranno alle ore 13.50, al suono della prima campana, le classi del I piano; alle ore 13.55, al suono della seconda campana, le classi del II corridoio del piano terra; alle ore 14.00, al suono della terza campana, le classi del I corridoio del piano terra.
11. Le classi del Plesso di scuola
secondaria di I grado di via Terenzio usciranno alle ore 14.00.
13. Al termine delle
lezioni, gli alunni debbono raggiungere la porta di uscita
in maniera ordinata, accompagnati dal docente dell'ultima
ora di lezione e debbono tenere un civile comportamento
anche fuori dall'edificio scolastico.
14. Gli alunni usciranno
dalle aule solo dopo il suono della campana e verranno
accompagnati dai docenti fino alla porta d’ingresso, già
aperta dal personale ausiliario. Quest'ultimo personale
vigilerà alle uscite in modo che gli alunni non si
allontanino dal plesso senza autorizzazione ed eventuali
estranei non si introducano nella scuola.
15. Gli alunni sono tenuti
sempre ad avere nei confronti del dirigente scolastico, di
tutto il personale e di tutti i compagni un comportamento
corretto e dignitoso nel contesto di un reciproco rispetto
della persona umana, consono ad una convivenza civile.
16. Gli alunni sono tenuti a
frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo
svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio previsti dal POF. La presenza a scuola è obbligatoria
anche per tutte le attività organizzate e programmate dal
Consiglio di classe.
17. Le assenze dalle lezioni
dovranno essere giustificate al rientro a scuola previa
esibizione al docente della prima ora dell'apposito
libretto, distribuito all'inizio dell'anno scolastico per
gli alunni della scuola secondaria di I grado. La
giustificazione deve essere firmata dal genitore che ha
depositato la firma sul diario di classe.
18. Nel caso di inadempienza
all'obbligo della giustificazione l'alunno sarà invitato a
provvedere entro il terzo giorno. Qualora non ottemperi a
questa norma, il docente della prima ora avviserà i genitori
o chi ne fa le veci.
19. L’alunno che si sia
assentato per più di cinque giorni per motivi di salute
dovrà esibire il certificato medico di avvenuta guarigione.
20. Gli alunni ritardatari
saranno ammessi in classe accompagnati da un collaboratore
scolastico. Il Docente che li riceve avrà cura di annotarlo
sul registro di classe. I nomi degli alunni ritardatari
saranno annotati su un foglio predisposto sia dal docente
che dal personale in servizio in portineria. Se tale ritardo
si ripeterà più di tre volte nell’arco dell’anno scolastico,
saranno informati e invitati i genitori che dovranno
giustificare personalmente i successivi ritardi.
21. In caso di astensione
collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare
regolare giustificazione, fatte salve le competenze del
dirigente scolastico o degli organi collegiali, previste
dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti
comunque non saranno privati del loro diritto a regolari
lezioni né risentiranno in alcun modo della particolare
circostanza.
22. Ogni alunno deve
presentarsi a scuola pulito nella persona e con
abbigliamento adeguato al decoro della scuola; inoltre deve
curare il mantenimento della pulizia dell'aula e dei locali
la cui igiene è affidata alla responsabilità del personale
ausiliario.
23. Deve custodire con la
massima diligenza i propri libri, quaderni e gli altri
oggetti; non deve arrecare il più piccolo danno a quelli
degli altri; non deve deturpare il proprio banco e quelli
dei compagni, le pareti delle aule e dei gabinetti con
scritte e figure di qualsiasi genere. Di ogni danno o guasto
è tenuto al risarcimento senza pregiudizio della punizione,
quando sul fatto è riconosciuta una colpa più o meno grave.
Quando non è individuato il responsabile, l'intera classe è
tenuta a risarcire i danni. Nel caso in cui si ripetessero
le suddette mancanze, si procederà alla convocazione di
assemblea di genitori.
24. La classe nel suo
insieme è responsabile del buon mantenimento dell'aula e
delle sue suppellettili. Chiunque danneggi o non conservi
con cura le strutture e le attrezzature della scuola è
tenuto, eventualmente, al risarcimento dei danni la cui
entità verrà determinata dalla Giunta Esecutiva e deliberata
dal Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di
Classe/interclasse.
25. I genitori sono
civilmente responsabili dei danni arrecati dai propri figli
involontariamente o colposamente.
26. E’ severamente vietato
agli alunni l’utilizzo all’interno dell’Istituto scolastico
dei cellulari che dovranno essere tenuti spenti o comunque
custoditi all’interno degli zaini.
27. Gli alunni devono
mantenere ordinato e portare quotidianamente a scuola il
diario scolastico, mezzo di comunicazione costante tra
scuola e famiglia. I genitori sono tenuti a controllare i
compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni
degli insegnanti, le comunicazioni della scuola ed apporre
la propria firma per presa visione.
28. Durante le ore di
lezione non è permesso ordinariamente a nessun alunno di
uscire dall'aula. È assolutamente vietato anche uscire nella
momentanea assenza del professore per il cambio. È permesso
uscire solo in caso di assoluta necessità.
29. È proibito uscire dalla
scuola prima della fine delle lezioni, salvo in casi
eccezionali. La richiesta può essere accordata previo
permesso del Preside o del suo collaboratore, che consegnerà
l’alunno solo ad uno dei genitori o a chi da essi delegato
con firma depositata ed esibizione di documento di
riconoscimento.
30. Gli alunni possono
recarsi nella sala insegnanti, un biblioteca, in palestra,
nei laboratori, nell’aula informatica solo con
l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che
se ne assuma la responsabilità.
31. Gli alunni sono tenuti a
rispettare sia il lavoro dei collaboratori scolastici sia ad
eseguire le loro indicazioni, infatti essi assicurano con i
docenti, il buon funzionamento della scuola.
32. Gli alunni che, per
motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di scienze
motorie e sportive dovranno presentare al dirigente
scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita
al certificato medico rilasciato ai sensi delle vigenti
leggi. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa,
per la partecipazione ai giochi della gioventù ed altro,
dovrà essere presentato apposito certificato di stato di
buona salute.
33. Gli alunni sono tenuti a
portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le
lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare
oggetti di valore e somme di denaro.
34. È fatto divieto agli
alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella
scuola.
35. È fatto divieto agli
alunni introdurre nei locali scolastici qualsiasi genere di
animale, insetto, ecc., né vivo né morto.
Art. 10 –
Delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari
hanno lo scopo di eliminare ogni impedimento alla funzione
educativa e formativa della scuola e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino
di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le sanzioni previste, che
saranno sempre temporanee e proporzionate all'infrazione
sono le seguenti:
a) Ammonizione privata in
classe, a scopo correttivo, per lievi mancanze ai doveri
scolastici, per negligenze abituali o per assenze
ingiustificate. Esse consistono in richiami verbali o
scritti, in comunicazioni alle famiglie con eventuali inviti
a conferire con il personale docente.
b) Allontanamento dalla
comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni nei casi
di reiterate gravi infrazioni, quali:
1) offesa al
decoro personale, alle religioni, alle istituzioni;
2) comportamenti
estremamente scorretti;
3) reati commessi
all'interno della scuola;
4) atti di
violenza che comportino pericolo all'incolumità delle
persone.
3. La sanzione sarà
commisurata all'infrazione disciplinare e potrà essere
inflitta esclusivamente dal Consiglio di classe/interclasse.
Nel periodo di allontanamento i docenti interessati saranno
tenuti a promuovere frequenti contatti con i genitori e lo
studente medesimo allo scopo di preparare il suo rientro
nella scuola. Nei casi di danno arrecato volontariamente al
patrimonio scolastico dovrà essere inflitta dal Consiglio di
Classe una sanzione disciplinare e la Giunta esecutiva potrà
essere chiamata a quantificare l'entità del danno. Nei casi
di particolare gravità il periodo di sospensione potrà
andare oltre i quindici giorni ed essere commisurato al
permanere della situazione di pericolo. Tale sanzione sarà
deliberata dal Consiglio d'Istituto.
Art. 11 -
Sull'impossibilità di supplire il docente assente -
1. In caso di assenza
dell'insegnante, qualora non si possa provvedere alla
sostituzione con docente supplente, la classe sarà suddivisa
uniformemente nelle altre.
2. Poco prima della fine
della sua ora, il docente della classe da ripartire,
tempestivamente preavvisato, si prenderà cura della
suddivisione, assistito dal personale ausiliario.
3. I docenti ospitanti non
opporranno obiezioni discriminanti nei confronti degli
alunni e collaboreranno affinché l'operazione avvenga il più
celermente possibile.
4. Per gli alunni della
scuola secondaria di I grado qualora l'assenza del
docente sia preventivata e presupponga l'uscita anticipata,
le famiglie verranno informate di ciò, almeno un giorno
prima, tramite comunicazione scritta sul diario. Questa
dovrà essere debitamente firmata dal genitore che avrà
depositato la firma e, solo ad avvenuto controllo, sarà
permesso l'allontanamento dalla scuola.
5 .Il controllo delle firme
avverrà a cura del docente presente in classe durante la
prima ora di lezione.
6. Il ricontrollo delle
firme e la ripartizione degli alunni sforniti di permesso,
avverrà a cura dell'ultimo docente presente in classe, con
la collaborazione del personale ausiliario.
7. Ovviamente tale docente
sarà avvertito tempestivamente con avviso scritto
sull'apposito registro delle sostituzioni del personale
assente.
8. Nel caso in cui la
ripartizione della classe dovesse interessare la terza ora
di lezione, gli alunni faranno la ricreazione nella classe
ospitante, sotto la sorveglianza del relativo docente.
9. Non è possibile lasciare
in classe, in nessun caso, gli alunni incustoditi.
Art. 12 – Dei genitori
1. I genitori sono i
responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione
dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere
con la scuola tale importante compito.
2. È opportuno che i
genitori cerchino di:
a) trasmettere ai
ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per
costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
b) stabilire
rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a
costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo
sostegno;
c) controllare,
leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul
libretto personale e sul diario;
d) partecipare
con regolarità alle riunioni previste;
e) favorire la
partecipazione dei figli a tutte le attività programmate
dalla scuola;
f) osservare le
modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e
delle uscite anticipate;
g) sostenere gli
insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa.
3. Gli insegnanti sono
disponibili a incontri individuali quando venga fatta
esplicita richiesta dalla famiglia; in questi casi si
concorda tramite il diario degli alunni l’orario di
ricevimento. La scuola in caso urgenti o per segnalare
situazioni particolari invierà ai genitori degli alunni una
cartolina di convocazione.
4. In caso di sciopero del
personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito
comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile
garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile
quindi che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in
gruppi e affidati per la sola vigilanza ai docenti non
scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque
impartite opportune disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere
vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i
genitori sono invitati a utilizzare al massimo le occasioni
offerte partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui
individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.
Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione
o proposte di riunione suggerite dai genitori stessi.
6. Non è consentita per
nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei
corridoi all’inizio delle attività didattiche.
7. L’ingresso dei genitori
nella scuola durante le attività didattiche è consentito
esclusivamente, negli spazi di attesa, in caso di uscita
anticipata del figlio; pertanto gli insegnanti si asterranno
dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività
didattica anche per colloqui individuali riguardanti
l’alunno.
8. I genitori dell’alunno
possono accedere agli edifici scolastici solo nelle ore di
ricevimento dei docenti.
Art. 13 – Della sicurezza
1. Ogni utente
dell’istituzione scolastica:
a) deve tenere un
contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo
o dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danni
ai compagni di lavoro;
b) attenersi
scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio
superiore;
c) osservare
scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di
sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o
indicate dai propri superiori;
d) non usare
impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
e) non eseguire
operazioni o manovre non di propria competenza o di cui non
si è a perfetta conoscenza (in casi di dubbi occorre
rivolgersi al proprio superiore);
f) per accedere
agli scaffali alti oa strutture sopraelevate, utilizzare le
apposite scale. È opportuno per le scale doppie assicurarsi,
prima di salirvi, che tiranti o catenelle siano in tensione.
Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole
a muro, né spostarle qualora su di esso vi siano delle
persone;
g) non rimuovere
gli estintori dalla posizione segnalata;
h) depositare i
materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non
ingombrare, ostacolare e/o impedire anche solo parzialmente
l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di
fuga (corridoi ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti
atti ad intervenire sugli incendi ed in generale la normale
circolazione;
i) ogni
contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben
leggibile del contenuto;
j) non utilizzare
bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi,
né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;
k) segnalare
tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia
o condizione di pericolo rilevata;
l) in caso di
infortunio riferire al più presto ed esattamente ai propri
superiori sulle circostanza dell’evento;
m) se viene usato
il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare
al più presto la scorta;
n) non circolare
né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc. salvo giustificato
motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non
accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto
d’ingresso ai non autorizzati.
o) mantenere
pulito e in ordine il proprio posto di lavoro;
p) disporre in
modo ordinato, stabile e razionale gli utensili di uso
comune;
q) adoperare gli
attrezzi solo per l’uso a cui sono destinati e nel modo più
idoneo, evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi
diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi
modifiche di qualsiasi genere;
r) mantenere i
video terminali nella posizione definita secondo i principi
dell’ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica:
qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere
concordata con il proprio responsabile;
s) in caso di
movimentazione manuale di materiali (risme di carta,
dossier, ecc.) mantenere la schiena eretta e le braccia
rigide, facendo sopportare lo sforzo principale ai muscoli
delle gambe. Durante il trasporto a mano trattenere il
carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se
necessario appoggiarlo al corpo con il peso ripartito sulle
braccia;
t) manipolare
vetri o materiale pungente con i guanti;
u) egli armadi o
negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
v) non dare in
uso scale, utensili o attrezzi al personale di ditte esterne
che si trovino a lavorare nella scuola;
w) negli archivi
il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;
x) riporre le
chiavi nelle apposite bacheche dopo l’uso;
y) l’apertura di
tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio
delle lezioni.
Art. 14 – Della biblioteca
1. La biblioteca
d'Istituto,- ubicata presso la succursale di scuola
secondaria di I grado, sita in Via Sferracavallo,93,- come
centro vivo di riferimento e di attività culturali di
insegnanti, studenti, genitori e personale non docente, è
aperta per tutta la durata dell'anno scolastico. Il suo
funzionamento è assicurato in atto nelle ore antimeridiane,
ed in previsione nelle ore pomeridiane, secondo un orario
che viene definito all'inizio di ogni anno scolastico dal
Consiglio d'Istituto in base alle disponibilità del
personale addetto e che viene reso noto mediante circolare
del Preside ed affissione all'albo d'Istituto
2. Tutte le componenti della
comunità scolastica possono fruire del servizio della
biblioteca, le cui attività fondamentali sono:
a) la consultazione e il
prestito di libri e riviste ad utenti singoli o facenti
parte di gruppi di ricerca, aggiornamento, ecc. nonché in
casi di particolari indagini, a singole classi;
b) la consulenza
bibliografica e l'informazione su documentazioni e sussidi
culturali vari.
3. I docenti bibliotecari e
la bibliotecaria della succursale di Via Sferracavallo,93
sono a disposizione degli utenti oltre che per approntare il
materiale richiesto, anche per la consulenza bibliografica
ed ogni altro ausilio tecnico scientifico, nelle ore
destinate a tale lavoro. Prendono anche nota delle eventuali
carenze in relazione alle esigenze culturali e didattiche
che si manifestino e raccolgono in un apposito registro le
richieste di acquisto (che possono essere avanzate dalle
classi o dai singoli componenti della comunità scolastica)
di testi che siano necessari alla crescita culturale della
scuola.
4. Compilato l'elenco dei
testi da acquistare, i bibliotecari presenteranno le
relative proposte motivate alla Giunta esecutiva per la
deliberazione del Consiglio d'Istituto della spesa, nei
limiti della disponibilità annuali del bilancio.
5. Potranno organizzare
attività volte ad una maggiore conoscenza del materiale
esistente e curare periodicamente la presentazione delle
dotazioni bibliografiche di specifici settori.
6. In ogni plesso funziona
una biblioteca per gli alunni.
7. L'insegnante che svolge
le lezioni durante le ore riservate al prestito, potrà
inviare in biblioteca gli alunni che ne facciano richiesta,
in numero non superiore a due alla volta
Art.15 – Distribuzione
materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale
informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito
nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la
preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.
2. È garantita la
possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di
materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali,
ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e
delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
3. È garantita la
possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti,
Associazioni culturali, ecc.
4. La scuola non consente la
circolazione di info0rmazione pubblicitaria a scopo
economico e speculativo.
5. Il dirigente scolastico
disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede
di:
a) distribuire
tutto il materiale che riguarda il funzionamento e
l’organizzazione della scuola;
b) autorizzare la
distribuzione del materiale relativo alle attività sul
territorio a livello comunale e comprensoriale, inviato da
enti istituzionali;
c) autorizzare la
distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od
attività sul territorio, gestite da enti, società,
associazioni private che abbiano stipulato accordi di
collaborazione con la scuola, purché l’iniziativa non
persegua fini di lucro.
Art. 16 – Informazione sul
Piano dell’Offerta Formativa
1. All’inizio
dell’anno scolastico il coordinatore di classe illustra agli
alunni ed alle famiglie le opportunità offerte dal P.O.F.,
comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e
formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività
didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate
secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.
3. Le
comunicazioni agli alunni e ai genitori sono fatte
normalmente con circolari scritte inviate in lettura ed
inserite sul sito dell’istituto. In forma ufficiale viene
adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare
per gli atti che devono essere portati a conoscenza di
tutti.
4. Per favorire
l’interazione tra scuola e famiglia sono inseriti sul sito
dell’istituzione scolastica: www.ics-sferracavallo.it le seguenti comunicazioni:
a) P.O.F.
b) Carta dei
servizi
c) Regolamento
d’istituto
d) Delibere del
Consiglio d’istituto
e) Indizione di
elezione di organi collegiali a livello di classe e di
istituto
f) Orario delle
lezioni con relative modifiche
g) Elenco dei
libri di testo
Art. 17 – Accesso al
pubblico
1. Qualora i
docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in
funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica
chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al
dirigente scolastico. Gli esperti permarranno nei locali
scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle
loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità
didattica e vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun’altra
persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione
rilasciata dal dirigente scolastico o suo delegato può
entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le
attività didattiche.
3. Chiunque ha
libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al
locale dove si trova l’albo d’istituto per prendere visione
degli atti esposti e può accedere all’ufficio di presidenza
e segreteria durante l’orario di ricevimento del pubblico.
4. Dopo l’entrata
degli alunni verranno chiuse tutte le porte d’accesso.
5. I tecnici che
operano alle dipendenze dell’Amministrazione comunale
possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento
delle loro funzioni.
6. I signori
informatori scolastici ed i rappresentanti devono
qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
7. Gli
informatori scolastici attenderanno l’arrivo dei docenti,
liberi dal servizio, nella sala degli insegnanti e non
potranno in nessun caso accedere alle aule.
Art. 18 – Circolazione di
mezzi all’interno dell’area scolastica
1. È consentito
l’accesso di autoveicoli nel cortile dei plessi scolastici
ai genitori degli alunni diversamente abili o infortunati
per un ingresso e un’uscita più agevoli o lontani dal flusso
degli altri alunni. Nel plesso di cortile Guzzardi tale
accesso potrà avvenire solo successivamente all’accesso
degli altri alunni.