ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Sferracavallo - SEDE CENTRALE - via Tacito, 5 - 90148 - Palermo - 091 532549 - fax 0916912879 - C. F. 97165750825 500105

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POF

Pof anno scolastico 2011/2012

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ORARI

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bianco Scuola e segreteria


REGOLAMENTI

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ORGANICO

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PROGETTI

Extracurriculari

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Speciali

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BIBLIOTECA

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Biblioteca alunni

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ATTIVITA' ALUNNI

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Storia Sferracavallo-TTommaso Natale

 
 
MODULISTICA

Moduli per gli alunni

bianco
Moduli per i Docenti
bianco

 

Laboratorio decoupage
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Il giornale a scuola

Lab. Bottega Artigiani

Progetto Teatro

Progetto Francese

Ed. Ambientale

Prog. continuità

 


 

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

DELL' ICS SFERRACAVALLO

 

Il regolamento, di cui è dotata la scuola e che detta norme per alunni, docenti, famiglie e personale tutto della scuola, contiene un insieme di norme tese a garantire un clima di generale benessere, nel rispetto delle regole e della libertà di tutti. Esso non è dato una volta per tutte, ma può essere modificato dagli organi collegiali in rapporto a nuove situazioni che dovessero emergere.

Il regolamento fa parte integrante del P.O.F. e viene diffuso ogni anno affinché tutte le diverse componenti della scuola partecipino con responsabilità e spirito democratico, collaborando attivamente per potere contribuire alla formazione personale, culturale e professionale dei giovani e al loro responsabile inserimento nella realtà sociale; affinché i rapporti tra i singoli o gruppi siano sempre improntati sulla correttezza e sul pieno rispetto delle idee e della responsabilità altrui; affinché i rapporti tra studenti e docenti si conformino al dialogo e alla collaborazione.

Alcuni elementi del presente regolamento sono stati predisposti per mettere a conoscenza, il lettore, del funzionamento dell’istituzione scolastica, altri vogliono essere di aiuto, al personale docente e non docente, nel loro lavoro.

Art. 1 – Del Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il Consiglio di intersezione nella scuola materna, il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il Consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria di 1°gr.sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del Consiglio di intersezione, di interclasse e del Consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi del T.U.art. 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

2. Fanno parte, altresì, del Consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola secondaria di I grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del Consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del Consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal D.S. ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

5. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

6. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal D.S. oppure da un docente, membro del Consiglio, da lui delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del T.U. 16/4/94 n. 297. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal T.U. 16/4/94 n. 297, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

7. Altri compiti del Consiglio di classe sono:

a)     Valutazione ed accettazione delle domande di trasferimento di alunni da una scuola ad altra nel corso dell’anno scolastico (tale decisione è inappellabile).

b)     Concessione delle iscrizioni alle varie classi di alunni provenienti da scuole italiane all’estero, o da scuole estere aventi il riconoscimento legale degli studi (il Consiglio determina anche le eventuali verifiche alle quali sottoporre l’alunno).

c)      Valutazione e approvazione di iniziative riservate agli alunni, proposte da enti e associazioni pubbliche o private ed attinenti alla sua competenza (C.M. 27/4/1994, n. 143).

d)     Concessione delle iscrizioni per “classifica” ai candidati privatisti respinti agli esami di idoneità, anche se gli stessi hanno sostenuto l’esame in scuola diversa. Il Consiglio di classe determina anche le eventuali verifiche cui sottoporre eventualmente l’alunno che abbia chiesto l’iscrizione per “classifica”.

e)     Concessione dell’iscrizione per la terza volta alla medesima classe agli alunni non scrutinati per assenze giustificate nello scrutinio finale.

f)        Concessione (su domanda dell’interessato) della dispensa dalla frequenza delle lezioni di lingua straniera agli alunni provenienti da altra scuola ove abbiano studiato una diversa lingua straniera.

g)     Determinazione delle prove cui sottoporre gli alunni diversamente abili.

h)      Formulazione di un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie nonché in merito alle proposte di adozione dei libri di testo.

8. Il Consiglio di classe deve in particolare assolvere i seguenti compiti didattici:

a)     Prevedere il programma generale dell’attività da svolgere nell’intero anno scolastico e nei singoli periodi di esso tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa della scuola.

b)     Controllare periodicamente ciò che è stato fatto e i risultati ottenuti.

9. Il Consiglio di classe è organo di coordinamento, di contatto reciproco e di rapporto dell’attività dei singoli docenti, attività che deve intendersi ed attuarsi come individuale e comunitaria insieme, essendo ciascun insegnante non solo educatore ma coeducatore dei propri alunni.

10. Ogni docente della classe deve, per suo conto, preparare il proprio programma annuale relativo alla materia o alle materie di insegnamento affidategli e, poi, ripartirlo nei periodi mensili. Tale piano va poi discusso e coordinato con i piani di lavoro personali di tutti gli altri insegnanti in seno al Consiglio di classe, in modo da determinare un piano unitario per tutte le discipline impartite nella classe, piano che sarà quindi anch’esso riferito all’intero anno scolastico e ripartito in corrispondenza alla periodicità stabilita per le sedute del Consiglio.

11. In particolare, il Consiglio di classe, attraverso un’attenta programmazione educativa e didattica deve individuare le effettive esigenze di ciascun alunno, nella diversità del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza, ed organizzare attività didattiche e piani formativi personalizzati.

12. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati, nell’ambito del Consiglio di classe, inoltre:

a)     Effettuano la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni delle classi di loro competenza e la certificazione delle competenze da loro acquisite.

b)     Verificano la validità dell’anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze effettuate ai fini della valutazione e possono, per singoli casi eccezionali, valicare l’anno anche in deroga al limite delle assenze.

c)      In sede di scrutinio di fine anno per il passaggio alla classe successiva, all’interno dello stesso periodo didattico, valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun alunno. In presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l’impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti può in via eccezionale non ammettere l’alunno alla classe successiva. Tale decisione viene assunta con specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell’alunno e negli altri atti significativi del suo percorso scolastico ed è adottata a maggioranza (C.M. 3/12/2004, n. 85).

13. Il principio della collegialità del Consiglio di classe in sede di valutazione degli alunni non può ritenersi rispettato con la semplice lettura dei giudizi analitici formulati dai docenti assenti alla riunione dell’organo collegiale, essendo necessaria la concreta partecipazione di tutti gli insegnanti alla discussione conclusiva relativa alla valutazione degli alunni (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 marzo – 1 aprile 2003, n. 104).

14. Gli insegnanti o gli esperti, eventualmente impiegati nello svolgimento di attività aggiuntive, finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, contribuiscono alla valutazione secondo modalità e criteri deliberati autonomamente dall’istituzione scolastica.

15. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce, secondo il Piano Annuale di Attività Scolastica deliberato dal Collegio dei docenti, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

16. Il Consiglio di classe è convocato dal D.S. di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri escluso dal computo il presidente.

17. Per la validità delle riunioni in generale, in mancanza di disposizioni specifiche, è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio di classe: ovviamente nel calcolo non si tiene conto dei membri elettivi quando si tratti di riunioni alle quali tali membri non possono partecipare. Invece per la validità delle riunioni relative agli scrutini è richiesta la presenza del presidente e di tutti i docenti componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente: in caso di parità prevale il voto del presidente.

18. In ordine al Piano Annuale di Attività Scolastica del Consiglio di classe si precisa che:

a)     Ferma restando la periodicità mensile delle riunioni dei Consigli di classe, il dirigente scolastico può convocare il Consiglio stesso tutte le volte in cui ricorrono motivi di particolare gravità ed urgenza.

b)     È opportuno che la prima riunione del Consiglio sia tenuta dopo che la classe, con l’assegnazione ad essa di tutti i docenti, abbia raggiunto una sufficiente stabilità organizzativa e sia trascorso un periodo minimo di tempo necessario ai docenti per orientarsi sulla situazione generale della classe loro affidata.

19. La programmazione didattica, elaborata ed approvata dal Consiglio di classe:

a)     Delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando a loro gli interventi operativi.

b)     Utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicati dal Consiglio di classe o dal Collegio dei docenti.

c)      È sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere.

20. Il progetto educativo didattico comprende i seguenti momenti:

a)     Individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza degli alunni.

b)     Definizione degli obiettivi finali, intermedi, immediati che riguardano l’area cognitiva, l’area non cognitiva e le loro interazioni.

c)      Organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti.

d)     Individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati.

e)     Sistematica osservazione dei processi di apprendimento.

f)        Processo valutativo essenzialmente finalizzato sia agli adeguati interventi culturali ed educativi sia alla costante verifica dell’azione didattica programmata.

g)     Continue verifiche del processo didattico che informino sui risultati raggiunti e servano da guida per gli interventi successivi.

La programmazione può prevedere anche l’organizzazione flessibile e articolata delle attività didattiche (attività interdisciplinari, interventi individualizzati, raggruppamenti variabili di alunni, anche di classi diverse, e utilizzazione di docenti specializzati).

21. Per ogni classe funzionante deve essere predisposto un registro dei verbali (che può valere per l’intero corso triennale) nel quale vanno trascritti i verbali di tutte le riunioni tenute dal Consiglio di classe in adempimento alle vigenti disposizioni (riunione mensile, per scrutini, per trasferimento alunni, ecc.). I verbali vanno redatti dal docente che svolge le funzioni di segretario e vanno firmati da quest’ultimo e dal capo d’istituto (o dal coordinatore). Nel registro va riportato il piano di classe con le eventuali rettifiche apportate durante il corso dell’anno; non va invece trascritto il piano di lavoro individuale (che va comunque allegato in unica copia).

Il registro dei verbali del Consiglio di classe costituisce quindi la documentazione fondante del progetto educativo, a condizione che riporti anche le modalità dell’osservazione e della verifica dei risultati, i criteri per la loro valutazione, gli interventi individualizzati e qualsiasi informazione utile all’adeguamento del progetto stesso. Appare chiaro così il valore strumentale oltre che programmatico di questo documento, poiché esso raccoglie l’intenzionalità consapevole e responsabile di una comunità scolastica che attraverso scelte precise rende trasparente il proprio operato e sempre più significante il rapporto di interdipendenza valutazione/programmazione” (C. M. 27 maggio 1993, n. 167).

  

Art. 2 – Del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal D.S. Fanno altresì parte del Collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, del T.U. D. L.vo 16/4/1994, n. 297 assumono la contitolarità di classi dell’istituto, i docenti nominati per lo svolgimento dell’attività didattica alternativa scelta dagli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica (C.M. 28 ottobre 1987, n. 316), nonché, a titolo consultivo, i docenti che svolgono l’attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (nota min. 2 dicembre 1991, prot. n. 2161), i docenti assunti per le attività di prescuola e interscuola e i rappresentanti legali degli istituti ai quali sono affidati minori per i problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati. I docenti in servizio in più scuole appartengono al Collegio dei docenti di tutte le scuole in cui prestano servizio.

2. Il Collegio dei docenti:

a)   ha potere deliberante (nel senso che ha in materia competenza esclusiva, quindi non solo propositiva, v. TAR Marche, 29.8.2003, n. 981) in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

b)   formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti (v. c. 2 al)), per la formulazione dell'orario delle lezioni (le relative proposte possono riguardare tanto l’orario definitivo quanto quello provvisorio delle lezioni) e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'istituto;

c)   delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d)   valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e)   provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f)    adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti del T.U. succitato, in particolare approva o respinge, con deliberazione motivata e dopo aver sentito il Consiglio d’istituto, i programmi di sperimentazione metodologico-didattica che, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolgano più insegnamenti o richiedano l’utilizzazione straordinaria di risorse dell’amministrazione scolastica;

g)   delibera il Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione destinate ai docenti dell'istituto, coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività didattica e considerando anche esigenze ed opzioni individuali;

h)   elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto;

j)    elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

k)   propone al Ministro per la pubblica istruzione programmi di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture;

l)    programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili;

m)  nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del T.U.;

n)   esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

o)   esprime al D.S. parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U.;

p)   esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

q)   si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal succitato testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;

r)    esprime parere in merito agli adattamenti del calendario nazionale alle specifiche esigenze in un’ottica di unitarietà dell’istituzione scolastica;

s)   elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola rientranti nell’orario obbligatorio e opzionale-facoltativo e delle scelte generali di gestione e amministrazione definiti dal Consiglio di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori;

t)    regolamenta lo svolgimento delle attività inerenti all’ampliamento dell’offerta formativa, precisando anche il regime delle responsabilità (art. 29 del CCNL);

u)   identifica le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, definendone i criteri di attribuzione nonché il numero ed i destinatari delle funzioni (art. 30 del CCNL);

v)   approva gli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;

w)  delibera le attività aggiuntive di insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (art. 28 CCNL 2003);

x)   individua, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni;

y)   determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini per assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe;

z)   esamina, prima delle deliberazioni del Consiglio d’istituto, le iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

aa)                                                                                        programma periodi di esonero totale o parziale dall’insegnamento per consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico;

ab)                                                                                        formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio nonché per la verifica collegiale delle iniziative stesse;

ac) definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica delle attività di aggiornamento da esso deliberate nonché i criteri per la partecipazione dei docenti alle attività medesime;

ad)                                                                                        propone le modalità di utilizzazione dei docenti tenuti al completamento d’orario, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo criteri di certezza e di professionalità;

ae)                                                                                        approfondisce l’andamento del fenomeno delle ripetenze e degli abbandoni degli alunni della scuola (C.M. 22 gennaio 1985, n. 33);

af)  valuta i risultati conseguiti nelle sperimentazioni attuate;

ag)                                                                                        esprime un parere al capo d’istituto in ordine all’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, alla collocazione dell’insegnamento della religione cattolica ed alla contestuale offerta di attività, spazi, attrezzature e servizi alternativi al predetto insegnamento;

ah) formula precisi programmi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica;

ai)  formula proposte al capo d’istituto in ordine agli aspetti didattici e formativi ed alla individuazione dei docenti da utilizzare per l’assistenza agli studenti che, non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto di svolgere lo studio o le attività individuali;

aj)  esprime al Consiglio di istituto un parere in ordine all’intitolazione della scuola o di aule scolastiche;

ak) valuta autonomamente, in sede di programmazione educativa annuale, modi e termini di una possibile collaborazione scuola-extrascuola in materia di attività sportiva, tenendo conto delle iniziative proposte dagli enti (federazioni, enti di promozione sportiva, enti locali) interessati a rapporti di collaborazione con la scuola;

al)  formula proposte al capo d’istituto (v. c. 2b) in ordine all’assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio d’istituto. Il Collegio deve formulare concrete proposte operative ed, in particolare, per quanto concerne la salvaguardia della continuità didattica, deve tenere presente che questa va intesa nella sola direzione di garantire, per quanto possibile, agli alunni l’insegnamento dello stesso docente e non nella direzione di salvaguardare presunte esigenze dell’insegnante (TAR Molise, 23 gennaio 1985);

am)  individua per gli alunni diversamente abili delle prime classi gli interventi che possono essere svolti dagli insegnanti di sostegno che li hanno seguiti nella scuola primaria per favorirne il primo ambientamento nella scuola secondaria di I° grado;

an) prevede, nell’ambito delle sue competenze istituzionali ed al fine di favorire gli alunni diversamente abili, ogni utile forma di coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema formativo di base (C.M. 4gennaio 1988, n. 1);

ao)                                                                                        valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi a premi, borse di studio, distribuzione di opuscoli, proiezione di film, rappresentazioni teatrali, ecc.)proposte da enti ed associazioni pubbliche o private ed attinenti alla sua competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori (C.M. 27 aprile 1994, n. 143);

ap)                                                                                        sceglie, adotta e costruisce strumenti interni che abbiano carattere funzionale rispetto all’attività di valutazione e più in generale, alla qualità dell’azione educativa (C.M. 7 agosto 1996, n. 491);

aq)                                                                                        stabilisce, d’intesa con il dirigente scolastico, le modalità più opportune di assegnazione delle cattedre e posti d’insegnamento compatibili con la riduzione d’orario ai docenti in part-time;

ar) elabora sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d’istituto e delle proposte dei Consigli di classe, un programma delle iniziative di integrazione e di sostegno: tale programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal Collegio medesimo nel corso dell’anno scolastico;

as) nel periodo tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni il Collegio dei docenti si riunisce per l’elaborazione del Piano Annuale di Attività Scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell’anno;

at)  delibera l’adozione della scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni (Nota prot. n. 10434 del 10 novembre 2006).

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale di Attività Scolastica ed ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal D.S. ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

7. Negli istituti comprensivi (costituiti da scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado) il Collegio viene convocato per sezioni quando siano da valutare problematiche specifiche di uno dei settori scolastici compresi in questa nuova istituzione ed in tal caso le relative deliberazioni hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali (come ad esempio: per la programmazione dell’azione formativa nonché per la connessa valutazione periodica volta a verificare l’efficacia dell’attività didattica in rapporto agli obiettivi programmati; per le iniziative di sperimentazione metodologica che siano limitate alle classi di un solo settore di istruzione; ecc.). Ovviamente la programmazione di ciascuna sezione deve essere formulata in maniera coerente con il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio plenario dei docenti, che assicura la continuità tra i diversi settori di istruzione, con riguardo anche alle attività di sostegno agli alunni diversamente abili. Sono peraltro di competenza dell’intero Collegio dei docenti, a titolo esemplificativo, le iniziative in materia di orientamento scolastico e quelle di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture o che, comunque, coinvolgano classi appartenenti a ordini diversi di scuole.

8. Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dei poteri di auto organizzazione che gli sono propri, può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati, in linea permanente e temporanea, compiti istruttori o di analisi preliminare degli aspetti e delle incidenze dei problemi più complessi che è tenuto ad esaminare (programmazione didattica ed educativa, sperimentazione, orientamento, formazione in servizio, …). Tali commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza dell’intero Collegio dei docenti.

9. Nelle riunioni vanno trattati solo gli argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.

10 Se il Collegio dei docenti è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

11. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente del Collegio dei docenti, previa approvazione a maggioranza.

12. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.

13. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

14. Il capo d’istituto esegue le deliberazioni del Collegio e può, per gravi motivi, sospenderne l’esecuzione.

15. Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.

Sull’accoglimento della mozione si pronuncia il Collegio dei docenti a maggioranza con votazione palese.

L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’ordine del giorno al quale si riferisce.

16. Tutti i membri del Collegio dei docenti, avuta la parola dal presidente, hanno diritto di intervenire senza essere interrotti (a meno che non ledano il rispetto delle persone e delle istituzioni), secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale presidente e quando si contravvenga alle norme del presente regolamento.

17. Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono avere luogo le dichiarazioni di voto con le quali i votanti possono, brevemente esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per cui si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avare la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.

18. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il presidente o uno dei componenti del Collegio. Prima saranno richiesti i voti a favore, poi i contrari ed, infine, le astensioni dal voto.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone e si procede mediante il sistema delle schede segrete.

La votazione non può validamente avere luogo se i presenti non si trovano in numero legale.

Coloro che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungimento di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti, con votazioni separate, si procederà, infine, ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

19. I componenti dell’organo collegiale possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui al comma 16.

20. In merito al processo verbale, nella prima parte si dà conto della legalità dell’adunanza( la metà più uno) (data ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’ordine del giorno.

Per ogni punto all’ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell’organo collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

I membri dell’organo collegiale hanno la facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro, a pagine numerate timbrate e firmate dal capo d’istituto per vidimazione; è sottoscritto dal capo d’istituto e dal segretario ed è approvato dal Collegio nella stessa adunanza o all’aprirsi di quella immediatamente successiva. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.

 

Art. 3 – Del Consiglio d’Istituto

1. Il Consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il preside.

2. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.

3. Il Consiglio d’istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

4. Negli istituti comprensivi viene costituito un unico Consiglio d’istituto secondo la normativa prevista dall’art. 8 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

6. Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

7. Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

8. La Giunta esecutiva, entro il 31 ottobre, propone al Consiglio d’istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, il programma annuale predisposto dal dirigente scolastico; prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle deliberazioni dello stesso.

9. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

10. Il Consiglio di istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

11. Le funzioni di segretario del Consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.

12. Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

13. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

14. Il Consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a)   adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'articolo 42 del T.U.;

b)   acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c)   adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e a quelle derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa nel rispetto del calendario scolastico regionale;

d)   criteri generali per la programmazione educativa;

e)   criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno (i cui contenuti e tutte le modalità di realizzazione e di svolgimento per quanto riguarda gli aspetti didattici sono di competenza del Collegio dei docenti), alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f)    promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g)   partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo (Per quanto concerne l’attività sportiva scolastica, il Consiglio può costituire un Comitato tecnico sportivo nel quale sia assicurata la presenza dei professori di educazione fisica, con compiti di consulenza allo stesso Consiglio nella fase di programmazione delle iniziative e di esecuzione pratica delle iniziative deliberate.);

h)   forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

15. Il Consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

16. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del T.U.

17. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del T.U.

18. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

19. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

20. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale.

21. Esprime, su richiesta del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni.

22. Designa i membri della Commissione elettorale della scuola.

23. Delibera, acquisendo la delibera del Collegio dei docenti, le indennità e i compensi a carico del fondo d’istituto (art. 6 del CCNL 2003).

24. Delibera, su proposta del capo d’istituto, sull’attrezzatura di spazi, ove possibile, e sull’organizzazione dei servizi, per far fronte alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali che, non avvalendosi dell’insegnamento della religione cattolica, ne facciano richiesta (C.M. 28 ottobre 1987, n. 316).

25. Definisce, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la completa accessibilità al servizio (compatibilmente con le esigenze di funzionamento della scuola) prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra scuola e famiglie.

26. Delibera il progetto proposto dai genitori per favorire la loro partecipazione alle scelte culturali, formative ed organizzative operate dagli organi collegiali della scuola, in relazione alle attività di educazione alla salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio (c. m. 16 ottobre 1996, n. 653). Il progetto è proposto dai genitori che fanno parte del consiglio d’istituto o dei consigli di classe (anche su iniziativa di gruppi informali di genitori) nonché dalle associazioni dei genitori riconosciute.

27. Delibera in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile.

28. Esercita la funzione in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli artt. 276 e seguenti del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

29. Delibera sentito il collegio dei docenti, l’intitolazione della scuola e delle aule scolastiche.

30. Consente l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l’orario scolastico, sempre che non si pregiudichino le normali attività della scuola (art. 94 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297).

31. Valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi a premi, borse di studio, distribuzione opuscoli, proiezione di film, rappresentazioni teatrali, ecc.), proposte da enti e associazioni pubbliche o private ed attinenti alla sua competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori (C. M. 27 aprile 1994, n. 143).

32. Esprime il suo assenso per l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dall’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica (art. 96 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297).

33. Delibera entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento il programma annuale dell’istituzione scolastica predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla giunta con apposita relazione e con parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori dei conti. La delibera è adottata anche nel caso in cui il Collegio non abbia espresso il prescritto parere entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa. L’approvazione del programma comporta autorizzazione all’accertamento delle entrate ed alla assunzione degli impegni delle spese previste. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all’ufficio scolastico regionale, che ha il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provveda all’adempimento del termine prestabilito nell’atto di nomina.

34. Verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente scolastico.

35. Con deliberazione motivata, su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti; durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

36. Ratifica, per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni, i prelievi dal fondo di riserva disposti con provvedimento del dirigente.

37. Delibera sul conto consuntivo che entro il 30 aprile è sottoposto all’approvazione, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti. Il conto è predisposto dal direttore dei servizi generali ed amministrativi entro il 15 marzo e sottoposto dal dirigente scolastico all’esame del Collegio dei revisori unitamente a una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Ilo conto consuntivo approvato dal consiglio d’istituto in difformità dal parere dei revisori è trasmesso con tutti i prescritti allegati e con una dettagliata e motivata relazione all’Ufficio scolastico regionale per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Nel caso di mancata delibera sul consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori e all’Ufficio scolastico regionale che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

38. Delibera in ordine:

a)     All’adesione a reti e consorzi di scuole;

b)     Alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

c)      All’accensione di mutui e in genere di durata pluriennale;

d)     All’acquisto di immobili;

e)     All’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni.

39. Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei termini e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

a)     Contratti di sponsorizzazione;

b)     Utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all’istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

c)      Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola o degli alunni per conto terzi;

d)     Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;

e)     Partecipazione a progetti internazionali.

Le deliberazioni del Consiglio d’istituto su criteri e limiti hanno valore regolamentare.

40. La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

41. Contro le decisioni in materia disciplinare della Giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

42. La prima convocazione del Consiglio d’istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal dirigente scolastico.

43. Nella prima seduta, il Consiglio d’istituto è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’istituto.

45. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione fino a ché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

46. Il Consiglio d’istituto può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti del Consiglio stesso, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

47. Il Consiglio d’istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso.

Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero un terzo dei componenti del Consiglio stesso. (Art. 11 C. M. 16 aprile 1975, n. 105, prot. n. 1242).

48. L’atto di convocazione, emanato dal presidente, è disposto con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

49. L’ordine del giorno è formulato dal presidente del Consiglio d’istituto su proposta del presidente della Giunta esecutiva.

50. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

51. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva.

52. Il Consiglio d’istituto può invitare esperti con funziona consultiva a partecipare a propri lavori e al fine di rendere più agile e proficua la propria attività può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro e/o studio che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro e/o studio non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le commissioni di lavoro e/o studio, per meglio adempiere ai loro compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della commissione di lavoro e/o studio saranno formulate da una relazione al Consiglio, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza per il tramite del loro coordinatore in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

53. Le sedute del Consiglio d’istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

54. Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.

55. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

56. Il Consiglio d’istituto stabilisce le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Regione, della Provincia o del Comune, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nella comunità.

57. La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

58. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

59. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

60. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al D.S. dal segretario del Consiglio; il D.S. ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

61. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dal presidente a presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d’istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la segreteria della scuola, al presidente del Consiglio d’istituto.

62. Nel caso di dimissioni del presidente e del vicepresidente, non essendo configurabile l’istituto della “prorogatio”, la convocazione del Consiglio d’istituto spetta al membro più anziano di età, a qualsiasi componente appartenga (TAR Pescara, 26/6/1990, n. 517).

63. Il presidente del Consiglio d’istituto convoca e presiede il Consiglio, ne assicura il regolare funzionamento e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio; ne dirige le discussioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. Affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate e timbrate.

64. Il presidente del Consiglio d’istituto non dispone di competenze deliberative, essendo queste rimesse al Consiglio d’istituto nella sua collegialità.

65. Normalmente il Consiglio d’istituto deve essere convocato dal suo presidente dopo che la Giunta esecutiva, in relazione alle questioni che devono essere affrontate per il funzionamento della scuola, ha preparato e fatto pervenire al presidente del Consiglio stesso uno schema di ordine del giorno.

66. Nella eventualità che la Giunta esecutiva resti inoperante per un certo periodo, il presidente del Consiglio di istituto, dopo gli opportuni solleciti rivolti al presidente della Giunta, può procedere alla convocazione del Consiglio anche a prescindere dalla fase preparatoria dei lavori  che la legge assegna alla Giunta medesima.

67. I componenti eletti del Consiglio d’istituto possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’organo collegiale. In prima istanza il Consiglio può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito, ma una volta che abbia preso atto delle dimissioni queste vengono ritenute definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio e, quindi, va computato nel numero dei componenti del Consiglio stesso. Il membro dimissionario sarà surrogato con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

68. I membri del Consiglio durante l’orario di servizio possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere le informazioni e copie degli atti di pertinenza del Consiglio stesso.

69. Ogni membro può chiedere al presidente informazioni o spiegazioni sulle esecuzioni da parte della Giunta delle deliberazioni adottate.

Per gli articoli mancanti nel capitolo dedicato al Consiglio d’istituto si farà riferimento agli articoli del Collegio dei Docenti.

         Per ogni altra competenza non richiamata nel presente regolamento si fa riferimento al D.I. 01-02-2001 n.44.

 

Art. 4 – Del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è formato dal capo d’istituto che ne è il presidente, da due o quattro docenti quali membri effettivi e da uno o due docenti quali membri supplenti a seconda che la scuola abbia fino a 50 o più di 50 docenti.

2. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno secondo modalità discrezionalmente deliberate. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del Comitato stesso. Nel nostro istituto comprensivo, il Collegio dei docenti elegge nel suo seno un unico Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, nella cui composizione debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli organi di scuola compresi nell’istituzione.

3. Il Comitato dura in carica un anno scolastico.

4. Il Comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo indeterminato. Esprime inoltre un giudizio sulla condotta del docente che chieda la riabilitazione, trascorsi 2 anni dalla data dell’atto in cui gli fu inflitta una sanzione disciplinare (art. 501 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297).

5. Il Comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta (la valutazione può essere richiesta per un periodo di servizio non superiore all’ultimo triennio (art. 448 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297) sulla base di apposita relazione del capo d’istituto che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in un’altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.

6. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede il Comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato.

7. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell’efficacia dell’azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell’attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali in relazione alla funzione docente; la valutazione non si conclude con giudizio complessivo, né analitico né sintetico, e non è traducibile in punteggio.

8. Il Comitato esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova del personale docente con contratto a tempo indeterminato; a tal fine deve programmare una o più riunioni per formulare le proprie valutazioni in merito al personale docente che abbia compiuto almeno 180 giorni di effettivo servizio nell’anno scolastico. In proposito va precisato che:

a)     Al termine dell’anno di formazione i docenti in prova devono discutere con il Comitato una relazione fondata sulle proprie esperienze di formazione e didattiche riferite all’intero arco temporale dell’anno scolastico. Sulla base della relazione presentata e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d’istituto, il Comitato per la valutazione del servizio esprime il proprio parere sull’esito della prova;

b)     Il Comitato, qualora ritenga che il docente abbia superato favorevolmente il periodo di prova, oltre a far menzione della durata del servizio effettivamente prestato, deve concludere le proprie valutazioni con un esplicito giudizio sull’esito della prova;

c)      Qualora, per esito sfavorevole del periodo di prova, sia necessario acquisire nuovi elementi di valutazione, il capo d’istituto deve sentire il Comitato, il cui parere dev’essere testualmente riportato nella relazione del dirigente; anche il Comitato, qualora ritenga autonomamente di dover acquisire nuovi elementi di giudizio, deve concludere esplicitamente in tal senso le proprie valutazioni. L’esito sfavorevole della prova dev’essere dichiarato esplicitamente dal dirigente e, sempre che non sia stato ritenuto necessario acquisire nuovi elementi di valutazione (circostanza, questa, che determina la proroga di un anno della prova) produce la dispensa dal servizio; se il docente proviene da altro ruolo docente, comporta la restituzione al ruolo di provenienza.

9. Il Comitato è convocato dal capo d’istituto: a) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli docenti interessati; b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Comitato deve comunque programmare una o più riunioni nel periodo finale dell’anno scolastico.

 

Art. 5 – Dell’Assemblee e del Comitato dei genitori

1. I genitori degli alunni della scuola hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali scolastici: per il proprio funzionamento l’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d’istituto.

2. Le assemblee possono essere di classe, di sezione, di plesso o di istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il capo d’istituto e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola.

3. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

4. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il dirigente scolastico.

5. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell’assemblea d’istituto.

6. Il capo d’istituto deve favorire per quanto possibile l’attività del Comitato, il quale, peraltro, non può interferire nelle competenze dei Consigli di classe e del Consiglio d’istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori, con l’eventuale elaborazione di indicazioni e proposte che vanno valutate ed adottate dagli altri organi d’istituto.

7. Il presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede a diramare gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno alle famiglie e convoca le riunioni con preavviso di almeno 5 giorni. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

8. L’assemblea di classe o di sezione:

a)     è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di interclasse, intersezione o classe.

b)     è convocata su richiesta degli insegnanti o di un quinto dei genitori degli alunni della classe.

9. L’assemblea di plesso:

a)     è presieduta da uno dei genitori componente di un Consiglio di classe, eletto dall’assemblea stessa;

b)     è convocata su richiesta di un terzo dei genitori componenti i Consigli di classe o della metà degli insegnanti del plesso o di un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.

10. L’assemblea d’istituto:

a)     è presieduta da uno dei genitori componenti il Consiglio d’istituto, eletto dall’assemblea;

b)     è convocata su richiesta del Consiglio d’istituto o del dirigente scolastico o di un quinto dei genitori eletti nei Consigli di interclasse, intersezione e classe.

11. Dei lavori delle assemblee viene redatto, a cura di uno dei componenti, succinto verbale la cui copia viene inviata alla presidenza.

 

Art. 6 – Dei Docenti

1. Il docente è tenuto all’osservanza degli obblighi generali inerenti il comportamento dei pubblici dipendenti (vedi: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni allegato 2 al CCNL del comparto scuola, quadriennio normativo 2002-05) e di quelli previsti da norme specifiche per il personale docente.

2. Il docente ha il dovere di vigilanza sugli alunni a lui affidati.

3. Il docente che accoglie gli alunni deve trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni o preavvisare in tempo utile il capo d’istituto, o chi lo sostituisce, in caso di legittimo impedimento.

4. Il docente della prima ora deve segnalare sul diario di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare l’avvenuta o la mancata giustificazione. Qualora l’alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo in Presidenza. Se l’assenza per motivi di salute si è protratta per più di 5 giorni, riammetterà l’alunno in classe solo se provvisto di certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione.

5. Nel caso in cui l’alunno ritardi, segnerà l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e lo riammetterà in classe.

6. Se un genitore richiede, con permesso scritto, che il figlio esca anticipatamente, il docente chiederà l’autorizzazione alla presidenza o al docente delegato.

7. In caso di allontanamento dalla scuola di un alunno, il docente segnerà sul diario di classe l’ora di uscita dell’alunno e la persona che è venuta a prelevarlo.

8. Ai docenti saranno forniti gli elenchi, distinti per classe, degli alunni assegnati completi di indirizzo e n. di telefono per comunicazioni immediate alle famiglie. Sarà loro cura di trascriverli sul diario di classe ed osservare scrupolosamente tutte le norme che regolano la riservatezza e la privacy.

9. I docenti sono tenuti ad indicare sempre sul registro di classe gli argomenti svolti e, quando possibile, le lezioni assegnate in modo che gli alunni ne prendano visione.

10. I docenti, per il loro dovere di vigilanza sugli alunni, non devono lasciarli mai da soli, per nessun motivo. In caso di necessità dovranno chiedere l’intervento di un collaboratore scolastico o di un collega cui affidare momentaneamente la classe.

11. Durante l’intervallo per la ricreazione i docenti vigilano sull’intera classe ed eventuali docenti in compresenza collaborano alla vigilanza.

12. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dall’aula più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

13. Il “cambio dell'ora” tra i docenti deve avvenire celermente onde evitare di lasciare la classe incustodita. In ogni caso si richiede la collaborazione del personale ausiliario; per prevenire qualsiasi disordine. Nel “cambio dell’ora”, non è consentito far uscire gli alunni dall’aula.

14. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, il docente deve curare che gli alunni lascino in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse e, se possibile, faranno chiudere a chiave la porta dell’aula.

15. Al termine delle lezioni i docenti accerteranno che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e che i materiali siano stati riposti negli appositi spazi.

16. Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno la classe in fila all’uscita.

17. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. È assolutamente vietato per qualunque attività l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni, quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, ecc. prima di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi) il docente dovrà verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. Inoltre è assolutamente vietato fumare in classe e in qualsiasi altro locale della scuola; I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dalle leggi vigenti. Particolare attenzione dovrà essere riposta nell’uso delle attrezzature tecnologico-informatiche, ormai presenti in ogni ambiente di lavoro. Tali indispensabili risorse, se adoperate in modo scorretto (navigando in siti vietati dalla legge o a pagamento) possono causare seri problemi di natura morale ed economica per la scuola e di natura disciplinare per gli inadempienti.

18. È assolutamente vietato ostruire con mobili o arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

19. Non è consentito per ragioni di sicurezza sistemare mobili bassi accanto a vetrate o finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.

20. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in presidenza.

21. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in presidenza. I danni provocati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della classe o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio di classe con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

22. I docenti hanno la facoltà di chiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di una rapporto scuola-famiglia più trasparente e fattivo.

23. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari. Gli avvisi affissi all’albo del plesso scolastico s’intendono regolarmente notificati.

24. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro né possono utilizzare il telefono della scuola per motivi personali. In caso di motivi d’ufficio, la telefonata va annotata su un apposito registro indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l’oggetto della telefonata.

25. I docenti hanno l’obbligo di informare le famiglie con il mezzo più opportuno sull’intenzione di svolgere attività didattiche diverse da quelle curricolari o non previste dal pof, per riceverne relativa autorizzazione.

26. Il ricorso alla presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo, in quanto non solo ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di presidenza, ma provoca anche nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti che in certe occasioni può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.

27. I registri degli insegnanti devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a scuola, riposti nel cassetto personale e a disposizione della presidenza. È fatto esclusivo divieto di portarli al di fuori dell’edificio scolastico a meno che non debbano essere portati in presidenza dai plessi distaccati.

28. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita e, nella scuola dell’infanzia e primaria, vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati.

29. In merito all’incompatibilità con la funzione docente con altre attività (art. 508 T.U.) va ricordato il divieto di impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e il dovere di informare il dirigente scolastico delle lezioni private eventualmente impartite (l’informazione deve essere preventiva, cioè anteriore all’inizio delle lezioni o quanto meno durante il loro corso e non quando le lezioni siano già state ultimate, poiché in tal caso si impedirebbe al capo d’istituto di intervenire per vietare o interdire la continuazione delle lezioni private; Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/1993, n. 393).

30. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali con presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nella scuola di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza (art 32, CCNL 2003).

31. L’obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l’orario di lezione, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell’insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l’adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la loro contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull’adempimento dell’obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l’eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato (Corte dei Conti, sez. I giurisd., 24/9/1984, n. 172).

32. L’obbligo non implica la sorveglianza pedissequa di ogni alunno, ma richiede obblighi positivi di educazione, di attenzione, di rispetto delle regole e di preventiva adozione di ogni misura idonea ad impedire il verificarsi di eventi dannosi.

33. L’obbligo di vigilanza sussiste per tutto il tempo in cui gli alunni vengono a trovarsi legittimamente nella scuola (Corte Cass., sez. III, 19/2/1994, n. 1623) è ancora più necessario durante la pausa di ricreazione nel corso della quale l’attenzione del docente deve essere più vigile (Corte dei Conti, sez. giurisd. Piemonte, 11/10/1999, n. 1590) va esercitato dal momento iniziale dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire cause esimenti la responsabilità dell’istituto, le eventuali disposizioni date dai genitori (come ad es. quella di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per l’incolumità dello stesso (avvocatura distrettuale dello stato di Bologna, nota 4/12/2000 e anche Cass. 5/9/1986, n. 5424).

34. La sorveglianza degli alunni partecipanti a visite guidate e viaggi di istruzione rientra tra i compiti degli insegnanti che li accompagnano.

35. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni a carattere generale, le norme e i contratti vigenti.

36. Poiché l’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, il coordinatore si farà carico di illustrare alla classe e alle famiglie il P.O.F. e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all’analisi e alla discussione del consiglio di classe, interclasse, intersezione.

37. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

38. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

 

Art. 7 – Personale amministrativo

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la valorizzazione della sua competenza è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’istituzione scolastica e il proprio nome.

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.

4. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

5. Collabora con i docenti.

6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo della scuola e quello tra le diverse componenti che dentro e attorno alla scuola si muovono.

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro personale, anche in caso di temporaneo allontanamento dall’edificio scolastico.

8. Tutto il personale A.T.A. è tenuto al decoro e al segreto d’ufficio.

9. Non potrà fumare in nessun locale della scuola. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

10. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni a carattere generale, le norme e i contratti vigenti.

 

Art. 8 – Dei Collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nelle zone di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro del personale, anche in caso di temporaneo allontanamento dall’edificio scolastico.

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

3. I collaboratori scolastici:

a)     Indossano in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro;

b)     Devono vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni;

c)      Devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza;

d)     Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;

e)     Comunicano immediatamente al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula per evitare che la classe rimanga incustodita;

f)        Favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili;

g)     Vigilano sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

h)      Possono svolgere su accertata disponibilità funzione di collaboratori dei docenti per vigilare sugli alunni durante i viaggi d’istruzione;

i)        Riaccompagnano nelle loro aule gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi sostano nei corridoi;

j)        Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dall’aula, ritardo, assenza o allontanamento temporaneo dell’insegnante;

k)      Impediscono, con le buone maniere, che gli alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nei corridoi di propria pertinenza riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi;

l)        Sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;

m)   Non parlano ad alta voce nei corridoi per evitare di disturbare il normale svolgimento delle lezioni;

n)      Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili, e assistono gli alunni in caso di necessità fornendo loro ausili igienici;

o)     Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia (con acqua e detersivi disinfettati) dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule loro affidate;

p)     Non s’allontanano dal posto di servizio tranne che per motivi autorizzati dal direttore dei servizi generali e amministrativi o dal dirigente scolastico o dal di lui delegato;

q)     Impediscono l’accesso alla scuola a ex alunni e a tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate a permanervi dal dirigente scolastico, ed eventualmente li invitano ad allontanarsi;

r)       Prendono visione del calendario delle riunioni del Consiglio di classe, del Collegio dei docenti, del Consiglio d’istituto e dei ricevimenti collegiali dei genitori tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio;

s)      Sorvegliano i cancelli esterni e l’uscita delle classi prima di dare inizio alle pulizie.

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente darne comunicazione in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.

5. Accolgono ed accompagnano i genitori dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata che sarà firmata dal dirigente scolastico o da un docente delegato.

6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

a)     Che tutte le luci siano spente;

b)     Che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;

c)      Che tutti i registri di classe siano stati riposti in sala dei professori o in classe

d)     Che non resti nessuno nella scuola, nei servizi igienici;

e)     Che siano chiuse tutte le porte, le finestre e le serrande;

f)        Che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;

g)     Che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola.

7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari, sugli avvisi e sugli ordini di servizio; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola s’intendono regolarmente notificati a tutto il personale.

8. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

9. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni a carattere generale, le norme e i contratti vigenti.

 

Art. 9 – Degli alunni

1. Le lezioni della scuola dell’infanzia, hanno inizio alle ore 8.00; le lezioni della scuola primaria e secondaria di I grado hanno inizio alle ore 8,00. Gli alunni, al suono della campana, si recheranno alle aule ordinatamente e senza correre e schiamazzare.

2. La mancata presenza del docente per motivi di salute, famiglia, ecc., sarà comunicata in presidenza ed al plesso di servizio almeno mezz'ora prima dell'inizio della prima ora di lezione o, se è possibile, il giorno prima onde evitare disservizi vari. La richiesta, per iscritto, deve pervenire entro le ventiquattro ore.

3. Il personale ausiliario, che si troverà ai cancelli d'ingresso dei plessi sin dalle ore 8.00, ha il compito di vigilare sul comportamento degli alunni al loro ingresso a scuola. I cancelli d'ingresso verranno chiusi alle ore 8.15.

4. In classe, gli alunni troveranno il personale docente ad attenderli già da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e saranno da loro assistiti.

5. L'intervallo per la ricreazione

a)     per gli alunni frequentanti la scuola primaria, ha inizio alle ore 10.15 e si protrae fino alle ore 10.30, l’inizio e la fine dell’intervallo saranno scanditi dal suono della campana.

b)     per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado ha inizio alle ore 11.00 e si protrae fino alle ore 11.15.

6. Durante i quindici minuti di intervallo, gli alunni rimarranno in classe sotto la vigilanza dei docenti in servizio nell'ora interessata e potranno consumare la colazione che si saranno portati da casa in quanto non è permesso, assolutamente, incaricare i collaboratori scolastici di procurare la merenda. Accederanno sollecitamente ed ordinatamente ai gabinetti, a due a due, sotto la vigilanza del personale ausiliario, non potranno sostare nei corridoi, né recarsi in altre aule, né cambiare piano.

7. I locali adibiti a servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere sempre rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. In tali locali, come in nessun altro locale della scuola, non è consentito fumare. I trasgressori saranno puniti severamente applicando le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

8. L’uscita per la scuola dell’infanzia è prevista alle ore 13,00, anche se gli alunni potranno essere prelevati dai genitori nelle singole classi a partire dalle ore 12.45.

9. Gli alunni frequentanti la scuola primaria del Plesso Don Milani usciranno alle ore 14,00

10. Le classi della scuola primaria del Plesso T.C. Onorato usciranno alle ore 13.50, al suono della prima campana, le classi del piano terra; alle ore 13.55, al suono della seconda campana, le classi del I piano; alle ore 14.00, al suono della terza campana, le classi del II piano.

11. Le classi di scuola secondaria di I grado del Plesso C. Guzzardi usciranno alle ore 13.50, al suono della prima campana, le classi del I piano; alle ore 13.55, al suono della seconda campana, le classi del II corridoio del piano terra; alle ore 14.00, al suono della terza campana, le classi del I corridoio del piano terra.

11. Le classi del Plesso di scuola secondaria di I grado di via Terenzio usciranno alle ore 14.00.

13. Al termine delle lezioni, gli alunni debbono raggiungere la porta di uscita in maniera ordinata, accompagnati dal docente dell'ultima ora di lezione e debbono tenere un civile comportamento anche fuori dall'edificio scolastico.

14. Gli alunni usciranno dalle aule solo dopo il suono della campana e verranno accompagnati dai docenti fino alla porta d’ingresso, già aperta dal personale ausiliario. Quest'ultimo personale vigilerà alle uscite in modo che gli alunni non si allontanino dal plesso senza autorizzazione ed eventuali estranei non si introducano nella scuola.

15. Gli alunni sono tenuti sempre ad avere nei confronti del dirigente scolastico, di tutto il personale e di tutti i compagni un comportamento corretto e dignitoso nel contesto di un reciproco rispetto della persona umana, consono ad una convivenza civile.

16. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio previsti dal POF. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe.

17. Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate al rientro a scuola previa esibizione al docente della prima ora dell'apposito libretto, distribuito all'inizio dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado. La giustificazione deve essere firmata dal genitore che ha depositato la firma sul diario di classe.

18. Nel caso di inadempienza all'obbligo della giustificazione l'alunno sarà invitato a provvedere entro il terzo giorno. Qualora non ottemperi a questa norma, il docente della prima ora avviserà i genitori o chi ne fa le veci.

19. L’alunno che si sia assentato per più di cinque giorni per motivi di salute dovrà esibire il certificato medico di avvenuta guarigione.

20. Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe accompagnati da un collaboratore scolastico. Il Docente che li riceve avrà cura di annotarlo sul registro di classe. I nomi degli alunni ritardatari saranno annotati su un foglio predisposto sia dal docente che dal personale in servizio in portineria. Se tale ritardo si ripeterà più di tre volte nell’arco dell’anno scolastico, saranno informati e invitati i genitori che dovranno giustificare personalmente i successivi ritardi.

21. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del dirigente scolastico o degli organi collegiali, previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non saranno privati del loro diritto a regolari lezioni né risentiranno in alcun modo della particolare circostanza.

22. Ogni alunno deve presentarsi a scuola pulito nella persona e con abbigliamento adeguato al decoro della scuola; inoltre deve curare il mantenimento della pulizia dell'aula e dei locali la cui igiene è affidata alla responsabilità del personale ausiliario.

23. Deve custodire con la massima diligenza i propri libri, quaderni e gli altri oggetti; non deve arrecare il più piccolo danno a quelli degli altri; non deve deturpare il proprio banco e quelli dei compagni, le pareti delle aule e dei gabinetti con scritte e figure di qualsiasi genere. Di ogni danno o guasto è tenuto al risarcimento senza pregiudizio della punizione, quando sul fatto è riconosciuta una colpa più o meno grave. Quando non è individuato il responsabile, l'intera classe è tenuta a risarcire i danni. Nel caso in cui si ripetessero le suddette mancanze, si procederà alla convocazione di assemblea di genitori.

24. La classe nel suo insieme è responsabile del buon mantenimento dell'aula e delle sue suppellettili. Chiunque danneggi o non conservi con cura le strutture e le attrezzature della scuola è tenuto, eventualmente, al risarcimento dei danni la cui entità verrà determinata dalla Giunta Esecutiva e deliberata dal Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe/interclasse.

25. I genitori sono civilmente responsabili dei danni arrecati dai propri figli involontariamente o colposamente.

26. E’ severamente vietato agli alunni l’utilizzo all’interno dell’Istituto scolastico dei cellulari che dovranno essere tenuti spenti o comunque custoditi all’interno degli zaini.

27. Gli alunni devono mantenere ordinato e portare quotidianamente a scuola il diario scolastico, mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono tenuti a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola ed apporre la propria firma per presa visione.

28. Durante le ore di lezione non è permesso ordinariamente a nessun alunno di uscire dall'aula. È assolutamente vietato anche uscire nella momentanea assenza del professore per il cambio. È permesso uscire solo in caso di assoluta necessità.

29. È proibito uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni, salvo in casi eccezionali. La richiesta può essere accordata previo permesso del Preside o del suo collaboratore, che consegnerà l’alunno solo ad uno dei genitori o a chi da essi delegato con firma depositata ed esibizione di documento di riconoscimento.

30. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, un biblioteca, in palestra, nei laboratori, nell’aula informatica solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.

31. Gli alunni sono tenuti a rispettare sia il lavoro dei collaboratori scolastici sia ad eseguire le loro indicazioni, infatti essi assicurano con i docenti, il buon funzionamento della scuola.

32. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di scienze motorie e sportive dovranno presentare al dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita al certificato medico rilasciato ai sensi delle vigenti leggi. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai giochi della gioventù ed altro, dovrà essere presentato apposito certificato di stato di buona salute.

33. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare oggetti di valore e somme di denaro.

34. È fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

35. È fatto divieto agli alunni introdurre nei locali scolastici qualsiasi genere di animale, insetto, ecc., né vivo né morto.

 

Art. 10 – Delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari hanno lo scopo di eliminare ogni impedimento alla funzione educativa e formativa della scuola e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. Le sanzioni previste, che saranno sempre temporanee e proporzionate all'infrazione sono le seguenti:

a)   Ammonizione privata in classe, a scopo correttivo, per lievi mancanze ai doveri scolastici, per negligenze abituali o per assenze ingiustificate. Esse consistono in richiami verbali o scritti, in comunicazioni alle famiglie con eventuali inviti a conferire con il personale docente.

b)   Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni nei casi di reiterate gravi infrazioni, quali:

1)     offesa al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni;

2)     comportamenti estremamente scorretti;

3)     reati commessi all'interno della scuola;

4)     atti di violenza che comportino pericolo all'incolumità delle persone.

3. La sanzione sarà commisurata all'infrazione disciplinare e potrà essere inflitta esclusivamente dal Consiglio di classe/interclasse. Nel periodo di allontanamento i docenti interessati saranno tenuti a promuovere frequenti contatti con i genitori e lo studente medesimo allo scopo di preparare il suo rientro nella scuola. Nei casi di danno arrecato volontariamente al patrimonio scolastico dovrà essere inflitta dal Consiglio di Classe una sanzione disciplinare e la Giunta esecutiva potrà essere chiamata a quantificare l'entità del danno. Nei casi di particolare gravità il periodo di sospensione potrà andare oltre i quindici giorni ed essere commisurato al permanere della situazione di pericolo. Tale sanzione sarà deliberata dal Consiglio d'Istituto.

 

Art. 11 - Sull'impossibilità di supplire il docente assente -

1. In caso di assenza dell'insegnante, qualora non si possa provvedere alla sostituzione con docente supplente, la classe sarà suddivisa uniformemente nelle altre.

2. Poco prima della fine della sua ora, il docente della classe da ripartire, tempestivamente preavvisato, si prenderà cura della suddivisione, assistito dal personale ausiliario.

3. I docenti ospitanti non opporranno obiezioni discriminanti nei confronti degli alunni e collaboreranno affinché l'operazione avvenga il più celermente possibile.

4. Per gli alunni della scuola secondaria di I grado qualora l'assenza del docente sia preventivata e presupponga l'uscita anticipata, le famiglie verranno informate di ciò, almeno un giorno prima, tramite comunicazione scritta sul diario. Questa dovrà essere debitamente firmata dal genitore che avrà depositato la firma e, solo ad avvenuto controllo, sarà permesso l'allontanamento dalla scuola.

5 .Il controllo delle firme avverrà a cura del docente presente in classe durante la prima ora di lezione.

6. Il ricontrollo delle firme e la ripartizione degli alunni sforniti di permesso, avverrà a cura dell'ultimo docente presente in classe, con la collaborazione del personale ausiliario.

7. Ovviamente tale docente sarà avvertito tempestivamente con avviso scritto sull'apposito registro delle sostituzioni del personale assente.

8. Nel caso in cui la ripartizione della classe dovesse interessare la terza ora di lezione, gli alunni faranno la ricreazione nella classe ospitante, sotto la sorveglianza del relativo docente.

9. Non è possibile lasciare in classe, in nessun caso, gli alunni incustoditi.

 

Art. 12 – Dei genitori

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

2. È opportuno che i genitori cerchino di:

a)     trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;

b)     stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;

c)      controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;

d)     partecipare con regolarità alle riunioni previste;

e)     favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;

f)        osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

g)     sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa.

3. Gli insegnanti sono disponibili a incontri individuali quando venga fatta esplicita richiesta dalla famiglia; in questi casi si concorda tramite il diario degli alunni l’orario di ricevimento. La scuola in caso urgenti o per segnalare situazioni particolari invierà ai genitori degli alunni una cartolina di convocazione.

4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile quindi che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la sola vigilanza ai docenti non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati a utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunione suggerite dai genitori stessi.

6. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche.

7. L’ingresso dei genitori nella scuola durante le attività didattiche è consentito esclusivamente, negli spazi di attesa, in caso di uscita anticipata del figlio; pertanto gli insegnanti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.

8. I genitori dell’alunno possono accedere agli edifici scolastici solo nelle ore di ricevimento dei docenti.

 

Art. 13 – Della sicurezza

1. Ogni utente dell’istituzione scolastica:

a)     deve tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo o dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danni ai compagni di lavoro;

b)     attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;

c)      osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;

d)     non usare impianti ed attrezzature senza autorizzazione;

e)     non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza o di cui non si è a perfetta conoscenza (in casi di dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore);

f)        per accedere agli scaffali alti oa strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. È opportuno per le scale doppie assicurarsi, prima di salirvi, che tiranti o catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro, né spostarle qualora su di esso vi siano delle persone;

g)     non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;

h)      depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi ed in generale la normale circolazione;

i)        ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto;

j)        non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;

k)      segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;

l)        in caso di infortunio riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanza dell’evento;

m)   se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare al più presto la scorta;

n)      non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc. salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto d’ingresso ai non autorizzati.

o)     mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro;

p)     disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli utensili di uso comune;

q)     adoperare gli attrezzi solo per l’uso a cui sono destinati e nel modo più idoneo, evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;

r)       mantenere i video terminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica: qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;

s)      in caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principale ai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo con il peso ripartito sulle braccia;

t)        manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;

u)      egli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;

v)      non dare in uso scale, utensili o attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;

w)    negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;

x)      riporre le chiavi nelle apposite bacheche dopo l’uso;

y)      l’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni.

 

Art. 14 – Della biblioteca

1. La biblioteca d'Istituto,- ubicata presso la succursale di scuola secondaria di I grado, sita in Via Sferracavallo,93,- come centro vivo di riferimento e di attività culturali di insegnanti, studenti, genitori e personale non docente, è aperta per tutta la durata dell'anno scolastico. Il suo funzionamento è assicurato in atto nelle ore antimeridiane, ed in previsione nelle ore pomeridiane, secondo un orario che viene definito all'inizio di ogni anno scolastico dal Consiglio d'Istituto in base alle disponibilità del personale addetto e che viene reso noto mediante circolare del Preside ed affissione all'albo d'Istituto

2. Tutte le componenti della comunità scolastica possono fruire del servizio della biblioteca, le cui attività fondamentali sono:

a) la consultazione e il prestito di libri e riviste ad utenti singoli o facenti parte di gruppi di ricerca, aggiornamento, ecc. nonché in casi di particolari indagini, a singole classi;

b) la consulenza bibliografica e l'informazione su documentazioni e sussidi culturali vari.

3. I docenti bibliotecari e la bibliotecaria della succursale di Via Sferracavallo,93 sono a disposizione degli utenti oltre che per approntare il materiale richiesto, anche per la consulenza bibliografica ed ogni altro ausilio tecnico scientifico, nelle ore destinate a tale lavoro. Prendono anche nota delle eventuali carenze in relazione alle esigenze culturali e didattiche che si manifestino e raccolgono in un apposito registro le richieste di acquisto (che possono essere avanzate dalle classi o dai singoli componenti della comunità scolastica) di testi che siano necessari alla crescita culturale della scuola.

4. Compilato l'elenco dei testi da acquistare, i bibliotecari presenteranno le relative proposte motivate alla Giunta esecutiva per la deliberazione del Consiglio d'Istituto della spesa, nei limiti della disponibilità annuali del bilancio.

5. Potranno organizzare attività volte ad una maggiore conoscenza del materiale esistente e curare periodicamente la presentazione delle dotazioni bibliografiche di specifici settori.

6. In ogni plesso funziona una biblioteca per gli alunni.

7. L'insegnante che svolge le lezioni durante le ore riservate al prestito, potrà inviare in biblioteca gli alunni che ne facciano richiesta, in numero non superiore a due alla volta 

 

Art.15 – Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.

2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc.

4. La scuola non consente la circolazione di info0rmazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

5. Il dirigente scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.

6. Per gli alunni si prevede di:

a)     distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;

b)     autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e comprensoriale, inviato da enti istituzionali;

c)      autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da enti, società, associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola, purché l’iniziativa non persegua fini di lucro.

 

Art. 16 – Informazione sul Piano dell’Offerta Formativa

1.      All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore di classe illustra agli alunni ed alle famiglie le opportunità offerte dal P.O.F., comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.

2.       Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.

3.      Le comunicazioni agli alunni e ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura ed inserite sul sito dell’istituto. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti.

4.      Per favorire l’interazione tra scuola e famiglia sono inseriti sul sito dell’istituzione scolastica: www.ics-sferracavallo.it le seguenti comunicazioni:

a)     P.O.F.

b)     Carta dei servizi

c)      Regolamento d’istituto

d)     Delibere del Consiglio d’istituto

e)     Indizione di elezione di organi collegiali a livello di classe e di istituto

f)        Orario delle lezioni con relative modifiche

g)     Elenco dei libri di testo

 

Art. 17 – Accesso al pubblico

1.      Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al dirigente scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e vigilanza della classe resta del docente.

2.      Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

3.      Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’ufficio di presidenza e segreteria durante l’orario di ricevimento del pubblico.

4.      Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse tutte le porte d’accesso.

5.      I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione comunale possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni.

6.      I signori informatori scolastici ed i rappresentanti devono qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

7.      Gli informatori scolastici attenderanno l’arrivo dei docenti, liberi dal servizio, nella sala degli insegnanti e non potranno in nessun caso accedere alle aule.

 

Art. 18 – Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica

1.      È consentito l’accesso di autoveicoli nel cortile dei plessi scolastici ai genitori degli alunni diversamente abili o infortunati per un ingresso e un’uscita più agevoli o lontani dal flusso degli altri alunni. Nel plesso di cortile Guzzardi tale accesso potrà avvenire solo successivamente all’accesso degli altri alunni.

 

 

 

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